Cassazione Penale, Sentenza n. 44444/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per minacce aggravate dall'art. 416-bis, comma 1 cod. pen.; si censura l'insufficienza e la carenza motivazionale circa la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", l'omessa valutazione di argomentazioni difensive e la non significatività dei precedenti e delle pendenze giudiziarie addotte dal Tribunale per giustificare le esigenze cautelari (pericolo di recidiva). Si deduceva altresì che le condotte contestate fossero al massimo riconducibili a minacce comuni ex art. 353 c.p. e non idonee a evocare una forza intimidatrice di stampo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale che, con un esame analitico e globale delle emergenze indiziarie, ha ritenuto provata l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (metodo mafioso) sulla base di elementi convergenti: minacce ripetute durante la visita all'immobile, riferimenti alla "famiglia" del ricorrente e ai "titoli criminali" di essa, esposizione di locandine giornalistiche con termini quali "mafia" e "arresti", ostentazione di sicurezza sull'esito dell'asta e collegamento causale tra condotte intimidatorie e la mancata offerta da parte delle presunte vittime. Ha inoltre ritenuto provata la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) alla luce del precedente penale, di procedimenti pendenti e della misura di prevenzione in corso, e ha confermato la scelta della custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina le minacce comuni; la Corte distingue tali fattispecie dalle condotte aggravate dal metodo mafioso ritenendo che le minacce possano essere valutate come evocative del metodo mafioso se inserite in un contesto fattuale che ne amplifica la forza intimidatrice
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante per l'uso del metodo mafioso: la Corte riconosce che non è necessaria la prova di appartenenza organica a un sodalizio mafioso, ma è sufficiente che modalità, segni e contesto delle condotte evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; la valutazione si fonda su elementi convergenti e contestuali
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione; la Corte ritiene legittimo considerare precedenti penali, procedimenti pendenti e misure di prevenzione in corso per valutare il concreto pericolo di recidiva
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per addebitare le spese al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi a seguito della decisione; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza della prova di appartenenza organica a un sodalizio mafioso, quando modalità, segni e contesto delle condotte evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso
- La valutazione della sussistenza del metodo mafioso si basa su un apprezzamento complessivo e convergente di elementi indiziari (comportamenti ripetuti, riferimenti pubblici alla presunta "famiglia" criminale, esposizioni pubbliche che associano il soggetto a fatti di mafia, dichiarazioni intimidatorie, effetti concreti sulle vittime)
- In sede di cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: non è consentito sostituirsi al giudice di merito per riformulare un diverso apprezzamento fattuale se la motivazione è logica e coerente
- Per giustificare misure cautelari quali la custodia cautelare può essere valutata la pericolosità sulla base di precedenti penali, procedimenti pendenti e misure di prevenzione già applicate, specialmente se le condotte contestate sono reiterate nonostante tali misure
- La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe chiedere al giudice una puntuale indicazione, per ciascuna fonte probatoria, degli elementi fattuali che colleghino la condotta all'evocazione del metodo mafioso e proporre spiegazioni alternative non contraddette dai dati oggettivi
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