Cassazione Civile, Ordinanza n. 23265/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da domande proposte da numerosi lavoratori nei confronti di società appartenenti al gruppo Enel, poi respinte sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello di Roma. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi, ma la Corte non entra nel loro merito perché rileva un vizio processuale preliminare: i ricorrenti avevano depositato, a sostegno dell'impugnazione, una copia autentica della sentenza di appello contenente solo il dispositivo e non anche la motivazione. Secondo la Corte, tale deposito non consente di comprendere l'oggetto della controversia, le ragioni della decisione impugnata e, quindi, di verificare la fondatezza delle censure. Le parti avevano inoltre prodotto memorie, ma nessuna versione integrale della sentenza d'appello è risultata agli atti né nel fascicolo di parte né in quello d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato, entro il termine di legge, un esemplare completo della sentenza impugnata, ma soltanto il dispositivo. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei difensori delle controricorrenti, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata
La condizione di procedibilità del ricorso per cassazione non è soddisfatta se viene depositata una copia autentica incompleta della sentenza, priva della motivazione e dunque inidonea a consentire la verifica dell'oggetto della controversia, delle ragioni della decisione e della fondatezza dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il deposito della sola parte dispositiva della sentenza impugnata non basta: occorre una copia autentica completa che consenta alla Corte di conoscere anche la motivazione.
- L'improcedibilità può essere esclusa solo quando, nonostante la mancanza di qualche pagina, il contenuto della decisione sia comunque ricostruibile con certezza; non lo è quando manca del tutto la motivazione e non è possibile scrutinare i motivi di ricorso.
- La funzione del deposito della sentenza impugnata in cassazione è duplice: verificare la tempestività dell'impugnazione e permettere il controllo sulla fondatezza delle censure.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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