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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34565/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 9/4/2021 con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giovanni Brusca avverso il rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) cui era stato sottoposto con decreto del 31/7/1995. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge e sosteneva la possibilità di chiedere la revoca della misura anche in costanza di detenzione, richiamando precedenti giurisprudenziali

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che il ricorrente non abbia precisato né allegato elementi utili a dimostrare l'interesse concreto e attuale alla revoca della misura (in particolare non è stata fornita chiarezza sullo stato detentivo al momento dell'impugnazione). La Corte ha richiamato il principio introdotto dalla Corte costituzionale n.291/2013 e la disciplina codificata nell'art. 14, comma 2-ter, del D.lgs. n.159/2011, secondo cui la rivalutazione della pericolosità deve avvenire dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni; ha inoltre ritenuto che, benché una verifica anticipatoria non sia assolutamente preclusa, questa richiede una concreta prospettiva di interesse (ad es. imminenza di liberazione). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 159 del 2011

    Stabilisce che la verifica della pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni; la Corte ha interpretato la norma come rafforzativa dell'obbligo di rivalutazione al momento della ripresa/esecuzione della misura sospesa

  • Codice di procedura penale

    art. 568, comma 4; art. 591, comma 1, lett. a)

    Norme procedurali richiamate dal ricorrente nell'ambito delle censure; la Corte non rileva che tali disposizioni impongano, di per sé, l'ammissibilità di una richiesta di revoca in mancanza di un interesse concreto e attuale

  • Sentenza Corte costituzionale

    Ha introdotto la necessità di rivalutare la pericolosità sociale dopo la sospensione della misura causata dalla detenzione, orientando il legislatore e la giurisprudenza verso un controllo mirato alla attualità della misura

  • Ordinanza/Pronuncia Sezioni Unite

    Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018

    Conferma e applica il principio dell'art. 14, comma 2-ter, evidenziando la necessità di rivalutazione della pericolosità dopo detenzione significativa; qualifica il momento della verifica come quello successivo alla cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione alla responsabilità per lite temeraria o per l'inammissibilità; la Corte l'ha utilizzata per motivare la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata dal ricorrente

    Sez. U, n. 10281 del 2007; Sez. U, n. 6 del 1993; Sez. 1, n. 25205 del 20/4/2021 (D'Acquino)

    Decisioni richiamate per sostenere la possibilità di istanze di revoca anche in costanza di detenzione; la Corte ha osservato che tali precedenti sono anteriori alla modificazione normativa e alla successiva giurisprudenza che ha precisato i limiti dell'interesse in costanza di detenzione

Massime di principio

  • Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione sospesa per effetto della detenzione deve dimostrare un interesse concreto e attuale (ad es. imminente cessazione della detenzione o benefici penitenziari prossimi) per ottenere l'ammissibilità di una richiesta di revoca durante la carcerazione
  • La normativa (art. 14, comma 2-ter D.lgs. 159/2011) e la giurisprudenza consolidata richiedono la rivalutazione della pericolosità sociale al momento della cessazione della detenzione protrattasi per un periodo rilevante (indicativamente almeno due anni); la verifica preventiva è possibile ma deve essere fondata su elementi concreti
  • Le istanze generiche, non documentate e prive di elementi sulle condizioni detentive o sulla contingenza temporale (es. prossima liberazione), sono suscettibili di inammissibilità per difetto di interesse attuale
  • Il procedimento per i benefici penitenziari e la valutazione della pericolosità ai fini della liberazione spettano in larga parte alla magistratura di sorveglianza; la revoca della misura di prevenzione sospesa non è automaticamente condizione per ottenere benefici penitenziari
  • In sede di impugnazione in Cassazione, l'assenza di specificità nelle censure e la mancanza di allegazioni probatorie sulla situazione concreta possono determinare la declaratoria di inammissibilità e l'addebitamento delle spese e di sanzioni pecuniarie

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