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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25628/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ente ospedaliero aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di parte dell'IRES versata per l'anno d'imposta 2006, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601/1973. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR siciliana aveva confermato, ritenendo che l'agevolazione avesse carattere generale e dipendesse solo dalla qualità soggettiva del contribuente, senza rilevanza della tipologia dei redditi formanti la base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, perché la CTR aveva erroneamente escluso che, quando il contribuente dichiara redditi diversi o prevalentemente diversi da quelli istituzionali, sia necessario verificare che tali attività siano strumentali ai fini assistenziali dell'ente; l'Ufficio ha anche richiamato specifiche componenti reddituali fondiarie dichiarate nei quadri RA e RB.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso sul piano della specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e ha accolto l'unico motivo. Ha ribadito che l'agevolazione in esame ha natura soggettiva quanto ai soggetti beneficiari, ma richiede comunque, in concreto, che i redditi o le attività da cui derivano le somme tassate siano compatibili con la natura e le finalità dell'ente e, se attività non commerciali o commerciali non prevalenti, siano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con lo scopo istituzionale. Poiché la CTR si era limitata ad affermare che non fosse rilevante distinguere fra tipologie di reddito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per i necessari accertamenti di fatto e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973

    L'agevolazione della riduzione alla metà dell'imposta è riconducibile a un regime di favore di carattere soggettivo, ma la sua concreta applicazione postula che l'attività o i redditi siano compatibili con la natura e le finalità dell'ente beneficiario e, se non istituzionali in senso stretto, siano strumentali in modo diretto e immediato al perseguimento dello scopo istituzionale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico perché conteneva l'indicazione degli atti e della loro localizzazione nei fascicoli di merito, consentendo il controllo sulla censura proposta.

  • art. 2, l. n. 132 del 1968

    La nozione di enti ospedalieri è richiamata per delimitare i soggetti che possono beneficiare del regime agevolato, secondo il consolidato orientamento che ne esclude l'estensione a istituzioni private non corrispondenti al modello degli enti ospedalieri pubblici soppressi.

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    È richiamato per evidenziare che le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere nate dalla riforma non sono automaticamente equiparabili agli enti ospedalieri originari ai fini dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale prevede un'agevolazione per una determinata categoria di enti, la verifica non si esaurisce nella qualità soggettiva del contribuente, ma richiede anche il controllo della concreta riconducibilità dei redditi o delle attività al perimetro funzionale dell'ente beneficiario.
  • Le attività che producono redditi diversi da quelli strettamente istituzionali possono beneficiare del regime agevolato solo se presentano un rapporto di strumentalità diretta e immediata con le finalità statutarie o istituzionali, cioè se servono a procacciare i mezzi economici necessari allo scopo e risultano compatibili per natura e attinenza.
  • Non è sufficiente che i proventi siano poi impiegati per fini istituzionali: se l'attività è meramente rivolta al procacciamento di utilità economiche e sarebbe indifferentemente utilizzabile per qualsiasi scopo, essa non conserva il nesso di strumentalità richiesto per l'agevolazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura è ammissibile quando il ricorrente indichi con precisione gli atti e la loro collocazione nei fascicoli di merito, così da consentire il controllo della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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