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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10573/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di €3.300, ritenuti profitto della presunta truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Contestava la motivazione del Tribunale (violazione di legge e motivazione apparente) sostenendo che l'errore nell'omessa indicazione del precedente penale del convivente Marcello Argento fosse stato indotto dalla modulistica INPS, la quale, a suo dire, non richiedeva allora l'indicazione di precedenti penali ma solo di stati di detenzione/custodia; aggiungeva che, non appena la modulistica fu modificata, aveva integrato la domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse proposto con un unico motivo non consentito e ha confermato che il Tribunale di Palermo aveva fornito ampia e logica motivazione circa il fumus del reato di truffa aggravata (art. 640-bis), considerando decisiva l'omissione nella dichiarazione che determinò l'errata erogazione del reddito di cittadinanza. Il Tribunale aveva valutato anche il mutamento della modulistica INPS e avuto cura di escludere che essa avesse effettivamente indotto in errore la ricorrente, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 1

    art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

    Usata per configurare il profilo di illecito relativo all'omessa indicazione di informazioni rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza (esclusioni/riduzioni per componenti con specifici precedenti penali).

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3, comma 13

    articolo 3 c. 13 del medesimo d.L.

    Norma che prevede la riduzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza in presenza di componenti del nucleo con precedenti indicati dalle norme; la Corte ha ritenuto che l'omissione della ricorrente abbia impedito l'applicazione della riduzione.

  • codice penale, art. 640-bis

    truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

    Configurata come l'uso di artifizi o raggiri nella presentazione della domanda di reddito di cittadinanza che ha indotto in errore l'INPS e procurato un ingiusto profitto pari a €3.300.

  • codice penale, art. 416-bis

    art. 416-bis c.p. (rientrante fra quelli previsti dall'art. 7 c. 3 predetto d.L.)

    Il precedente penale del componente del nucleo (art. 416-bis) è rilevante ai fini delle esclusioni/riduzioni previste dalla disciplina sul reddito di cittadinanza; la mancata dichiarazione di tale condanna è stata considerata decisiva.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamate come possibili motivi di cassazione: lett. b) per inosservanza o errata applicazione di norme penali; lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha rilevato che il ricorso non era proposto nei termini e modi consentiti.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel chiarire che, in tema di misure cautelari reali, la 'violazione di legge' utile per il ricorso per cassazione comprende la mancanza o la motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta, che ha un rimedio diverso.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame di misure cautelari reali deve essere formulato con i motivi ammessi dal codice (art. 606 c.p.p.); non è ammessa una miscela impropria di censure che elidano la distinta configurazione dei motivi.
  • In sede di riesame il giudice compie una valutazione sommaria del fumus del reato: la cassazione non consente di ripetere un sindacato di merito sulla responsabilità penale, salvo vizi di motivazione assoluta o violazioni di legge chiaramente configurabili.
  • La lamentata induzione in errore da parte di terzi (es. modulistica o comportamento della P.A.) richiede prova e una valutazione dei fatti che spesso è di pertinenza del giudice di merito; in cassazione va dimostrata la violazione di legge o la mancanza assoluta della motivazione, non una diversa valutazione probatoria.
  • Se si contesta la motivazione del giudice di riesame occorre distinguere tra motivazione meramente apparente (che può integrare vizio processuale rilevante) e illogicità manifesta (che deve essere dedotta con il motivo specifico previsto).
  • Prima di proporre ricorso è essenziale verificare la corrispondenza formale e sostanziale dei motivi ai rimedi di legge; motivi non consentiti o formulati in modo improprio determinano l'inammissibilità e l'eventuale condanna alle spese e ad ammende.

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