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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22503/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava condanne e, per alcuni imputati, recepiva accordi di definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.. Nel dettaglio: Gaetano Della Porta contestava il riconoscimento dell'aggravante della "associazione armata" (art. 416-bis, comma quarto, c.p.) e la motivazione sulla determinazione della pena; Salvatore Ferraiuolo denunciava l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. (presunta causa di non punibilità/analogia con altro assolto) in relazione all'art. 606, lett. b) c.p.p.; Leonardo Nisi deduceva l'illegalità della pena applicata per violazione dell'art. 63, comma quarto, c.p. (limiti di cumulabilità degli aumenti per circostanze aggravanti speciali) in presenza di due aggravanti ad effetto speciale; Antonietta Virenti censurava la motivazione sulla responsabilità per associazione mafiosa e sul ruolo apicale, la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. e l'omesso esame di documenti prodotti (sentenza nel procedimento connesso) ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gaetano Della Porta, Salvatore Ferraiuolo e Leonardo Nisi e ha rigettato (dichiarato infondato) il ricorso di Antonietta Virenti. Motivazioni principali: per Della Porta i motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati; la circostanza aggravante dell'associazione armata è stata ritenuta correttamente applicata sulla base di indicatori concreti (tra cui le "stese" e altro materiale probatorio) e la pena è stata determinata nei limiti del minimo edittale; per Ferraiuolo il ricorso è inammissibile perché l'imputato aveva definito il processo con accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il che preclude il sindacato in Cassazione su questioni connesse a ciò su cui si è rinunciato; per Nisi la censura sulla illegittimità dell'aumento di pena è stata ritenuta infondata: il calcolo è corretto, le attenuanti sono state bilanciate secondo la giurisprudenza sulle "aggravanti privilegiate" (Sez. Unite Cena) e, comunque, Nisi aveva aderito al concordato; per Virenti la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la valutazione del merito svolta dai giudici di merito (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, ruolo nella gestione della cassa comune e nelle decisioni strategiche), rigettando le censure su motivazione, attendibilità delle prove e sull'allegata sentenza di altro procedimento, ritenuta non decisiva né idonea a scardinare il quadro probatorio. Sono state imposte spese processuali; per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata altresì disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    comma secondo (ruolo di promotore/direttore/organizzatore); comma quarto (circostanza aggravante della disponibilità di armi)

    La circostanza aggravante della disponibilità di armi può essere attribuita anche al singolo partecipante che ignori per colpa il possesso di armi da parte di associati, quando la detenzione sia desumibile da indicatori concreti (fatti di sangue, intercettazioni, risultanze giudiziarie) che il giudice deve motivare.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    comma primo e secondo (aggravante speciale per taluni reati commessi in relazione all'associazione mafiosa)

    L'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1, per come normativa e giurisprudenza l'hanno qualificata, rientra nella categoria delle aggravanti "privilegiate/rigide" e si sottrae al normale giudizio di confronto ex art. 69 c.p.; in presenza di tale aggravante le attenuanti devono essere valutate secondo la regola indicata dalle Sezioni Unite Cena.

  • art. 63 c.p.

    Limita l'aumento di pena quando concorrono circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto corretti i calcoli svolti in presenza di aggravanti speciali e di attenuanti bilanciate secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 629 c.p.

    Rilevante come aggravante per i reati di estorsione contestati; concorre nel computo delle aggravanti che hanno portato all'aumento di pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello previsto dall'art. 599-bis limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità: chi ha rinunciato mediante tale accordo non può impugnare in Cassazione questioni relative a quanto su cui ha rinunciato.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente quale norma relativa a cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto la censura inidonea e comunque preclusa ove l'imputato abbia definito il processo con accordo ex art. 599-bis.

  • art. 648 c.p.

    Richiesta di riqualificazione della fattispecie (da associazione mafiosa a ricettazione/altro) valutata in funzione del compendio probatorio: la Cassazione non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificazione perché insussistenti i presupposti di fatto alla luce degli elementi raccolti.

Massime di principio

  • Accordi di definizione della pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) precludono la possibilità di impugnare in Cassazione questioni attinenti a ciò su cui l'imputato ha rinunciato; chi sceglie questa via deve aspettarsi limitate possibilità di riesame in Cassazione.
  • La circostanza aggravante della 'associazione armata' può essere riconosciuta anche senza prova diretta di possesso personale di armi, purché emergano indicatori concreti e motivati (es. episodi di violenza collettiva, intercettazioni, risultanze giudiziarie) che giustifichino l'ignoranza colpevole o la consapevolezza di una disponibilità armata del sodalizio.
  • Nelle contestazioni di ruolo apicale (promotore/direttore/organizzatore) la valutazione è essenzialmente di fatto: la somma di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri esterni può legittimare il riconoscimento del ruolo se mostra esercizio di direzione, gestione della cassa comune, nomina/indirizzo di referenti e risoluzione di dissidi.
  • La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni in fatto e interpretazioni probatorie dei giudici di merito; censure che si riducono a una diversa lettura del materiale probatorio sono tipicamente inammissibili o infondate se la motivazione di merito risulta logica e coerente.
  • La presenza di 'aggravanti privilegiate' (che escludono il confronto di cui all'art. 69 c.p.) richiede attenzione nel calcolo della pena: le attenuanti possono risultare irrilevanti ai fini della riduzione rispetto alla fattispecie aggravata privilegiata, secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. Unite Cena).
  • La produzione in giudizio di sentenze di procedimenti connessi non determina automaticamente l'alterazione del giudizio: una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, non ha efficacia tale da ribaltare automaticamente la valutazione su ruoli apicali attribuiti in altro procedimento.

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