Cassazione Penale, Ordinanza n. 06719/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la dichiarazione resa sarebbe stata conforme alla disciplina vigente e che, quindi, mancavano sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato; ha richiamato in particolare la deposizione di un teste. Con il secondo motivo ha nuovamente lamentato un vizio di motivazione riproponendo, in sostanza, le stesse censure del primo. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione in ordine all'esistenza dell'atto/dato documentale che attestava l'esistenza dell'immobile sin dal 1951, introducendo in cassazione un elemento di prova e lamentando implicitamente un travisamento del dato probatorio, senza però dedurlo con specificità. Nella memoria difensiva ha anche tentato di riformulare la questione in termini di correlazione tra accusa e sentenza, ma tale profilo non era stato ritualmente devoluto con il ricorso. La parte civile ha depositato memoria tardiva, non esaminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato in modo congruo e logico la falsità della dichiarazione in relazione all'estraneità dell'immobile al lotto e alla mancata produzione della documentazione giustificativa da parte dell'imputato, valorizzando anche la sussistenza del dolo. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché meramente reiterativo delle stesse censure già respinte. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché introduceva in modo irrituale un elemento di prova e non deduceva specificamente un travisamento del dato probatorio, oltre a fondarsi su una questione irrilevante nel giudizio di legittimità. È stata altresì ritenuta tardiva la memoria della parte civile, perché depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il delitto la dichiarazione falsa resa dal privato in un contesto in cui l'alterazione del dato dichiarato deriva dalla non corrispondenza alla realtà dell'asserita estraneità dell'immobile al lotto; il giudice di merito può desumere la falsità anche dalla mancata produzione della documentazione giustificativa e da un ragionamento congruo sul piano logico.
La memoria della parte civile deve essere depositata nel termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; se depositata tardivamente non può essere considerata e non può giustificare la liquidazione delle spese.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per affermare che la motivazione sulla falsità e sul dolo è congrua se fondata sulla ricostruzione logica della non veridicità della dichiarazione e sulla mancata dimostrazione documentale del contrario.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o mediante una disamina frammentaria del compendio probatorio, ma richiede una critica specifica all'iter argomentativo.
Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio e deve essere dedotta specificamente con l'atto di impugnazione, non potendo essere introdotta solo in memoria.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità presuppone la verifica di profili di colpa nell'impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Conferma la possibilità di ravvisare colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse censure già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.
- La falsità della dichiarazione del privato può essere desunta dal contrasto tra quanto dichiarato e la reale situazione fattuale, nonché dalla mancata produzione della documentazione idonea a suffragare la veridicità dell'asserto, quando il ragionamento del giudice sia logicamente coerente.
- Il dolo del reato di falsità può essere affermato sulla base della consapevolezza della non corrispondenza al vero della dichiarazione e del contesto fattuale ricostruito dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato in cassazione mediante una semplice rassegna del materiale istruttorio o con richiami generici a singoli elementi, ma richiede la specifica individuazione dell'errore percettivo decisivo e del suo rilievo sulla motivazione.
- Questioni come la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, se integranti una nullità a regime intermedio, devono essere dedotte tempestivamente con l'impugnazione e non possono essere introdotte per la prima volta in memoria.
- La memoria tardivamente depositata dalla parte civile oltre il termine previsto per il giudizio di cassazione non deve essere esaminata e non produce effetti sulle statuizioni accessorie.
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