Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione in favore di una società debitrice principale, per il pagamento della somma di euro 90.271,73 oltre interessi. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma. In appello, però, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. (26 settembre 2019), e non dalla data successiva in cui il cancelliere aveva inserito la decisione nel cronologico (27 settembre 2019). Il ricorrente ha impugnato tale conclusione con quattro motivi: ha denunciato violazione degli artt. 281 sexies, 161, 156 e 133 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che la mera formula del verbale non equivalesse a lettura della sentenza, che la sentenza dovesse dirsi pubblicata solo con l'attività di cancelleria, che mancasse la comunicazione ex art. 133 c.p.c. e che ciò avesse leso il diritto di difesa; ha inoltre invocato la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul momento della pubblicazione. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui, per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e integralmente letta in udienza con sottoscrizione del verbale, la pubblicazione coincide con la pronuncia stessa, con decorrenza del termine lungo di impugnazione da tale data. Ha escluso che l'omissione della immediata attività del cancelliere sul cronologico o della comunicazione ex art. 133 c.p.c. renda nulla la sentenza o sposti il dies a quo, affermando che la dichiarazione resa nel verbale fa fede fino a querela di falso e che non vi è stata alcuna violazione dei diritti costituzionali dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata con lettura in udienza e sottoscrizione del verbale contenente dispositivo e motivazione si considera validamente pubblicata; il termine di impugnazione decorre dalla pronuncia.
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla data della valida pubblicazione/ pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La cancelleria non è tenuta alla comunicazione della sentenza quando la decisione è pronunciata e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo la pronuncia equiparata alla pubblicazione.
Nel caso esaminato non vi era spazio per la rimessione in termini, perché il ritardo nell'appello dipendeva da un erroneo calcolo del termine, non da causa non imputabile.
Non ricorre nullità quando lo scopo dell'atto sia comunque raggiunto; la sentenza ex art. 281 sexies rimane valida se integralmente letta e sottoscritta in udienza.
Le dedotte nullità della sentenza e del procedimento sono state escluse perché la pronuncia era valida e non affetta da vizio rilevante.
art. 3 Cost.
La censura di irragionevolezza è stata ritenuta generica e infondata.
art. 24 Cost.
La disciplina applicata non ha leso il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Non è stata ravvisata violazione del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., quando sia letta integralmente in udienza e sottoscritta dal giudice con il verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata in quel momento, con conseguente decorrenza del termine lungo per impugnare da tale data.
- L'omessa immediata annotazione del deposito da parte del cancelliere, l'assenza di apposizione contestuale di data e firma sul provvedimento o la mancata comunicazione di cancelleria non determinano, di per sé, nullità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. né spostano il dies a quo del termine di impugnazione.
- La formula del verbale che attesta che il giudice "pronuncia sentenza" ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comprende la decisione completa di dispositivo e motivazione; tale attestazione fa fede fino a querela di falso.
- La rimessione in termini non è applicabile quando la tardività dell'impugnazione deriva da un errato calcolo del termine processuale in presenza di una valida pubblicazione della sentenza.
- Le censure di violazione dei principi costituzionali e del diritto di difesa non possono fondare l'accoglimento del ricorso se la disciplina processuale è stata correttamente applicata e la parte non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
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