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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19487 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di mora relativi a somme derivanti da sei avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ha contestato la tardività dell'iscrizione a ruolo e l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento. I giudici di merito hanno accolto le doglianze, ritenendo non adeguatamente provata la notificazione delle cartelle. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere necessariamente anche l'agente della riscossione, quale soggetto responsabile della notificazione degli avvisi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, nelle controversie riguardanti vizi della notificazione della cartella di pagamento, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione. La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; l'agente della riscossione, se chiamato in giudizio, può a sua volta coinvolgere l'ente impositore per evitare di rispondere delle conseguenze della lite. Entrambi conservano comunque il diritto di impugnare le decisioni nei diversi gradi di giudizio. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge

    La disposizione individua il vizio di legittimità dedotto dall'Agenzia delle entrate, relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 101 c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione; la Corte ha escluso che, nella controversia considerata, tale partecipazione fosse necessaria a pena di invalidità del processo.

  • Art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è stata richiamata in relazione all'individuazione delle parti del processo tributario e alla posizione dell'agente della riscossione, ma la Corte ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente impositore.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina del processo tributario consente di individuare il soggetto legittimato passivamente in base alla natura della contestazione; per i vizi della notificazione della cartella, la legittimazione spetta all'ente titolare del credito tributario, senza necessità di citare anche l'agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando si contestano vizi della notificazione della cartella di pagamento o dell'atto della riscossione, non è normalmente necessario integrare il contraddittorio nei confronti sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione.
  • La legittimazione passiva spetta in via principale all'ente titolare del credito tributario; l'agente della riscossione può essere coinvolto quando la contestazione riguarda la propria attività, ma la sua mancata partecipazione non determina automaticamente l'invalidità del processo.
  • L'agente della riscossione, se destinatario dell'impugnazione, può chiamare in causa l'ente impositore per tutelarsi dalle conseguenze della controversia.
  • La mancata prova della regolare notificazione delle cartelle può comportare l'annullamento degli atti successivi, anche quando gli avvisi di accertamento presupposti siano divenuti definitivi per mancata impugnazione.
  • La possibilità per entrambi i soggetti di impugnare la decisione non implica che entrambi debbano necessariamente essere parti del giudizio sin dall'inizio.

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