Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18818/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi: 1) omessa riqualificazione del reato in furto tentato; sosteneva che il monopattino fosse dotato di sistema di tracciamento satellitare (GPS) che avrebbe assicurato una vigilanza continua sulla res e dunque impedito la consumazione del furto, invocando il principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Prevete; 2) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello, pur avendo corretto un errore del Tribunale sul quadro delle circostanze, ha poi rideterminato la pena individuando una pena base superiore al minimo edittale adottato dal primo giudice, senza fornire alcuna motivazione sul punto

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto che il monitoraggio GPS non esclude in automatico la consumazione del furto, richiamando giurisprudenza che distingue il caso del monitoraggio continuativo dalla mera funzione recuperatoria del GPS) e ha accolto il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa. Per il resto il ricorso è stato rigettato

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; la Corte ha ritenuto che, nel caso di GPS sul bene, non ricorrono i presupposti del tentativo quando il dispositivo non assicura vigilanza continua che impedisca l'appropriazione

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che punisce il furto; la Corte ha richiamato la corretta applicazione della fattispecie base per la determinazione del minimo edittale

  • art. 625 cod. pen. n. 2

    Aggravante per violenza sulla cosa; riconosciuta in sede di merito nel caso concreto

  • art. 625 cod. pen. n. 7

    Aggravante per cose esposte alla pubblica fede; valutata dal giudice di merito e rilevante nel bilanciamento delle circostanze

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamato come parametro che il giudice deve motivare applicando i criteri nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 69 cod. pen.

    Regola la determinazione della diminuzione per le circostanze; utilizzata per computare la riduzione per attenuanti generiche

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius; la Corte ha richiamato il principio che l'appello del solo imputato limita la discrezionalità del giudice d'appello nel mutare il giudizio di disvalore espresso dal primo giudice

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento limitato, di procedere alla rideterminazione della pena conformemente alle valutazioni di merito; applicata per rideterminare direttamente la sanzione senza rinvio

  • Sez. U., Prevete, 17/07/2014 (Rv. 261186)

    Principio sulla distinzione tra tentativo e consumazione in presenza di sistemi di controllo nel supermercato

    Stabilisce che un controllo della merce che impedisca l'effettiva e autonoma disponibilità della refurtiva fa rimanere il fatto allo stadio del tentativo; la Corte di Cassazione ha precisato che tale principio non si estende automaticamente ai beni dotati di GPS

  • Sez. 5, 21/09/2016 (Rv. 268471)

    Giurisprudenza che afferma che l'antifurto satellitare di un'autovettura non esclude la consumazione del furto in quanto il dispositivo ha funzione prevalentemente recuperatoria

  • Sez. 2, 12/06/2018 (Rv. 273817)

    Sottolinea che il GPS non garantisce vigilanza continua durante l'intera fase illecita e che il possesso materiale può essere perduto prima dell'attivazione del controllo

  • Sez. 6, 15/11/2019 (Rv. 278184) e precedenti (L'Astorina, Mentonis)

    Principi che regolano la discrezionalità del giudice d'appello nella rideterminazione della pena: l'appello del solo imputato non autorizza una significativa divergenza dalla valutazione di merito già motivata dal primo giudice

Massime di principio

  • La presenza di un dispositivo GPS sul bene non esclude di per sé la consumazione del furto: occorre valutare se esso abbia assicurato una vigilanza continua tale da impedire l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'agente
  • La giurisprudenza distingue tra sistemi di monitoraggio che interrompono immediatamente la disponibilità materiale della cosa (che possono configurare tentativo) e dispositivi con funzione recuperatoria (che non impediscono la consumazione)
  • Se il giudice di primo grado motiva l'applicazione del minimo edittale valorizzando elementi favorevoli (modalità del fatto, mancanza di violenza, collaborazione), il giudice d'appello che intenda discostarsene deve fornire motivazione logica e adeguata per giustificare la maggiore gravità
  • In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione può rideterminare direttamente la pena conformemente alle valutazioni di merito quando le circostanze lo consentono (art. 620 lett. l)
  • L'appello del solo imputato limita l'azione del giudice d'appello: non può essere sovvertito il giudizio di disvalore già espresso dal precedente giudice senza adeguata motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.