Cassazione Civile, Ordinanza n. 16757/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva confermato la decisione della CTP di Pescara favorevole al contribuente in una controversia relativa al regime tributario dell'indennità di trasferta. Il ricorso è stato affidato a due motivi. Con il primo motivo l'Ufficio ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132 e 274 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse affetta da difetto assoluto di motivazione perché si era limitata a un rinvio acritico a un'altra decisione, resa tra parti diverse e non ancora passata in giudicato. Il secondo motivo riguardava il regime tributario delle spese di trasferta, ma non è stato esaminato perché assorbito dal primo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è consentita solo se la decisione richiamata venga effettivamente riprodotta, autonomamente recepita e vagliata in modo critico nel corpo della motivazione, così da consentire il controllo della compatibilità logico-giuridica della decisione. Ha rilevato che la sentenza impugnata non rispettava tali requisiti, perché si era limitata a un richiamo non autosufficiente, con conseguente nullità per difetto di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del requisito legale della motivazione integra un vizio di nullità denunciabile in cassazione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e controllabile, in coerenza con il principio costituzionale del giusto processo.
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il percorso decisionale.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali denunciate come violate.
La motivazione deve esporre in modo chiaro e intelligibile le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice recepisce in modo autonomo e critico la motivazione richiamata, rendendola parte integrante e intelligibile della propria decisione.
- La sentenza è nulla quando il rinvio ad altra decisione sia meramente apparente o si risolva nella sola indicazione della fonte, senza consentire di individuare le ragioni poste a base del dispositivo.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il testo della sentenza permetta di verificare la compatibilità logico-giuridica della decisione, anche quando il giudice utilizzi un rinvio ad altra pronuncia.
- Quando il primo motivo investe il difetto assoluto di motivazione e viene accolto, restano assorbiti i motivi ulteriori che attengono al merito della controversia.
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