Cassazione Penale, Sentenza n. 3965/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per concorso nella cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello non aveva risposto a specifiche censure di merito: 1) l'impossibilità materiale di raggiungere Pigra nel tempo indicato (percorso di 113 km in 1 ora e 4 minuti); 2) la finalità dell'accompagnamento sarebbe stata soltanto il recupero di dosi per uso personale e non l'ausilio allo spaccio; 3) il ringraziamento telefonico finale sarebbe coerente con una consegna inaspettata e non con un compenso; 4) le frasi del ricorrente circa la disponibilità "solo per una cosa seria" potevano essere interpretate come volontà di acquistare cocaina per sé e non come disponibilità a favorire cessioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha affermato che le questioni oggetto di mancata risposta dalla Corte d'appello non erano specifiche o decisive (il possibile viaggio a Pigra non era elemento su cui si fondava la sentenza di merito) e che, preso insieme il ragionamento del Tribunale e della Corte d'appello, le intercettazioni, le conversazioni telefoniche e le ammissioni del ricorrente (trasporto dell'acquirente e accordo per ricevere cocaina in compenso) giustificano la valutazione di concorso nella cessione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La norma è stata applicata per configurare il reato di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nell'attività di cessione, anche alla luce di intercettazioni, conversazioni e ammissioni relative al trasporto e alla remunerazione in droga
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
La Corte ha valutato le censure invocate sotto il profilo della specificità e della rilevanza: ha ritenuto inammissibili o infondate quelle non specifiche o non attinenti a circostanze decisive per la decisione, confermando che l'omessa risposta riguarda solo fatti non determinanti
Massime di principio
- Il vizio di omessa o insufficiente motivazione è rilevante in cassazione solo se riguarda circostanze decisive per la decisione; questioni non determinanti non rendono automaticamente il motivo specifico.
- La mancata risposta del giudice d'appello a censure relative a fatti non usati come fondamento della decisione di primo grado può essere considerata priva di specificità e pertanto inammissibile in cassazione.
- Intercettazioni, conversazioni telefoniche e ammissioni del ricorrente, lette nel loro complesso e congiuntamente, possono costituire prova adeguata del concorso in attività di cessione di stupefacenti, anche se singoli elementi (es. ringraziamenti, frasi ambigue) possono avere interpretazioni alternative.
- Per impugnare efficacemente una decisione in cui si assume omissione di valutazione di prove o fatti, la difesa deve indicare chiaramente quali prove sono state trascurate e dimostrare il loro impatto decisivo sull'accertamento.
- L'accompagnamento del pusher finalizzato al recupero del corrispettivo o alla ricezione di droga come compenso può integrare il concorso nella cessione, se emerge consapevolezza e cooperazione nelle consegne.
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