Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo, quantomeno in forma eventuale). Il ricorrente deduce che, nella veste di professionista che appone il "visto di conformità" nella forma cd. "leggera" (art. 35 d.lgs. n. 241/1997), era tenuto solo a un controllo formale della corrispondenza dei dati con la contabilità e non a indagini sostanziali sulla veridicità delle operazioni. Sostiene che la Corte avrebbe erratamente tratto prova del dolo dall'entità del credito IVA e da elementi appresi solo in sede ispettiva successiva (mancanza della documentazione e inoperatività dell'impresa), imponendo un livello di approfondimento non richiesto dalla normativa sul visto leggero e trasformando una eventuale negligenza in dolo eventuale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che le censure non abbiano instaurato un effettivo confronto con la motivazione contestata e che si tratti di doglianze ricadenti nella rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di cassazione. I giudici hanno confermato la ricostruzione di merito che attribuisce a Imperato il ruolo di ideatore e materiale predisponente della dichiarazione IVA infedele e l'omissione dell'esame della documentazione contabile (lo stesso imputato aveva dichiarato di non averla mai esaminata). La Corte ha ritenuto congrua la deduzione che l'entità anomala del credito (oltre 2 milioni di euro su un fatturato di quasi 10 milioni) unita alla mancanza della documentazione rendeva altamente probabile, per un commercialista esperto, la non veridicità del credito, e che la decisione di procedere avvalendosi di un altro professionista integra accettazione del rischio (dolo eventuale). È stato disposto altresì che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p. e d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 4)
delitto ascritto in primo grado e confermato in appello
Configurazione del reato di dichiarazione infedele per concorso materiale tra professionisti e amministratore; richiede elemento soggettivo (dolo)
art. 35 d.lgs. n. 241/1997
disciplina del visto di conformità
La Corte territoriale ha interpretato il rilascio del visto (anche nella forma "leggera") come implicante il controllo della corrispondenza dei dati dichiarati con le scritture contabili e della documentazione a queste sottostante, non un controllo meramente meramente simbolico
art. 36‑bis e art. 36‑ter d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel confronto sui controlli richiesti
Usati come parametro comparativo per il livello di controllo che il visto richiede; la Corte ha distinto tra "visto leggero" e "visto pesante" ma ha ritenuto comunque necessari controlli documentali
art. 2 comma 2 d.m. n. 164 del 31/5/1999
richiamato nei criteri applicativi del visto
Contribuisce alla valutazione che il visto comporta l'accertamento della corrispondenza tra dichiarazione, scritture contabili e documentazione
Circolari Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26/2/2015 e n. 57/E del 23/12/2009
richiamate per i controlli in caso di compensazione/rimborso di crediti di importo elevato
Per crediti IVA superiori alle soglie indicate sono necessari controlli aggiuntivi, a sostegno della necessità di approfondimenti per crediti di grande entità
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
vizio dedotto in ricorso per "manifesta illogicità della motivazione"
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione impugnato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo per carenza di confronto puntuale
art. 616 cod. proc. pen. e art. 1 comma 64 L. n. 103/2017
riferite in tema di sanzioni per inammissibilità
Consente l'aumento della sanzione per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato sanzione equitativa di euro 3.000 a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Usata per motivare l'applicazione della sanzione non ridotta, ritenendo assente causa di non imputabilità nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del merito: le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e segnalare specifiche carenze logiche o giuridiche.
- Il "visto di conformità" (anche nella forma cd. "leggera") implica l'obbligo di verificare la corrispondenza tra dichiarazione, scritture contabili e documentazione; per crediti IVA di entità anomala sono richiesti approfondimenti aggiuntivi secondo prassi amministrativa.
- L'entità anomala di un credito fiscale, se associata all'assenza o alla mancata esibizione della documentazione di supporto, può costituire elemento fattuale idoneo a fondare il dolo eventuale del professionista che comunque procede alla trasmissione.
- La mancata esecuzione dei controlli dovuti da parte del professionista può integrare non solo responsabilità disciplinare o civile ma anche la responsabilità penale, quando l'omissione si traduca in accettazione del rischio dell'evento evasivo.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il professionista dovrebbe conservare e documentare i controlli effettuati (e i motivi dell'eventuale impossibilità a reperire documenti), soprattutto quando la dichiarazione riporta crediti o compensazioni di grande entità.
- In sede di cassazione, per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare specifici punti decisivi mancanti o contraddittori nella motivazione di merito, non limitandosi ad un contrasto interpretativo generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →