Cassazione Penale, Sentenza n. 10927/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Evanoff ha impugnato la sentenza di condanna in appello deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per mancata rinnovazione della prova dichiarativa della persona offesa (Oussman Jabbi) che era il nucleo decisivo della condanna; ha altresì censurato la carenza motivazionale sulla valutazione degli accertamenti scientifici e medico-legali, la mancata considerazione dell'esimente della legittima difesa (reale o putativa), l'assenza di prova del dolo omicidiario e l'incertezza sulla disponibilità dell'arma utilizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.), ritenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la decisione di riformare l'assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'esame della persona offesa, la cui deposizione era decisiva. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per la rinnovazione della testimonianza di Oussman Jabbi e per la rivalutazione complessiva del compendio probatorio, compresa la verifica della possibile sussistenza della legittima difesa (anche putativa) e dell'eventuale eccesso colposo.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Impone la rinnovazione della prova dichiarativa quando, in appello su impugnazione del pubblico ministero, si procede a reformatio in pejus sulla base di prove dichiarative ritenute decisive; la mancata rinnovazione costituisce vizio che giustifica l'annullamento con rinvio.
Richiama il canone del giudizio di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la pronuncia d'appello che riforma un'assoluzione deve rispettare tale canone e motivare adeguatamente la diversa valutazione delle prove dichiarative.
Norma sulla valutazione degli accertamenti tecnici e peritali: la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia dato conto esaustivo del valore degli accertamenti scientifici e medico-legali acquisiti in primo grado.
Regola la legittima difesa; la Cassazione ha disposto che in sede di rinvio la Corte d'appello deve verificare se, alla luce della rinnovata istruttoria, sussistano i presupposti dell'esimente (reale o putativa) o di un eventuale eccesso colposo.
Riguarda l'eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ha richiamato i criteri per distinguere l'eccesso colposo dall'eccesso volontario e la necessità di una valutazione ex ante della proporzione tra offesa e difesa.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare per vizio di motivazione; invocata per giustificare il sindacato sulla carenza della motivazione di merito.
art. 56, art. 61, comma 1, n.1, e art. 575 cod. pen.
Richiamate in relazione alla sentenza di primo grado (assoluzione ai sensi di norma applicata); nel testo servivano a descrivere l'impianto normativo richiamato dal Tribunale nella decisione assolutoria.
Riferimento alla necessità di provare l'animus nocendi; la difesa aveva contestato che il dolo omicidiario non fosse stato dimostrato.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello, su impugnazione del Pubblico Ministero, riforma un'assoluzione basandosi in modo decisivo su dichiarazioni rese in primo grado, è obbligatoria la rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la mancata rinnovazione può determinare l'annullamento con rinvio.
- La valutazione in sede d'appello di prove dichiarative che erano alla base di una assoluzione non può essere meramente cartolare: il giudice d'appello deve motivare puntualmente perché ritiene attendibili quelle dichiarazioni nonostante la precedente valutazione favorevole all'imputato.
- Se la dinamica dei fatti lascia spazio a una possibile scriminante (legittima difesa reale o putativa) o a un eccesso colposo, il giudice deve esaminare espressamente i presupposti tipici della scriminante (aggressione ingiusta, pericolo attuale, necessità, proporzione) e motivare adeguatamente l'esclusione.
- Gli accertamenti tecnici e medico-legali acquisiti in primo grado devono essere considerati e discussi esaurientemente in appello: la semplice affermazione della superior credibilità di una testimonianza, senza confrontarla con la prova scientifica, è insufficiente.
- In caso di reformatio in pejus l'appellante (soprattutto il PM) e il giudice d'appello sono tenuti a rispettare il canone del dubbio ragionevole; il ribaltamento della decisione richiede un percorso argomentativo chiaro e completo.
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