Cassazione Penale, Ordinanza n. 09319/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita in relazione alla condotta di asportazione di arredi dall'immobile condotto in locazione. La ricorrente ha riproposto una censura già formulata in appello, contestando la configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che difettassero gli estremi dell'appropriazione indebita. Ha inoltre dedotto, in termini generici, un vizio di motivazione della sentenza di appello, lamentando che i giudici si fossero limitati a confermare la decisione di primo grado senza un autonomo e approfondito esame delle deduzioni difensive. La parte civile ha depositato memoria, ma è stata ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla configurabilità dell'appropriazione indebita fosse meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese in appello, sulla base di elementi valorizzati dai giudici territoriali: la materiale disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente, la presenza di un contratto di locazione, l'avvenuta interversio possessionis rispetto agli arredi poi asportati, e la mora nel pagamento della pigione con interruzione dei contatti con la locatrice. Ha inoltre giudicato aspecifico e manifestamente infondato il motivo relativo alla motivazione della sentenza di appello, richiamando il principio per cui la decisione di appello si salda con quella di primo grado e il giudice di secondo grado non deve confutare in modo analitico ogni deduzione o risultanza, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha invece rigettato la richiesta di rifusione delle spese della parte civile, ritenendone tardiva la memoria.
Norme richiamate
La Corte considera la doglianza sulla configurabilità dell'appropriazione indebita infondata, valorizzando la materiale disponibilità del bene e l'interversio possessionis rispetto agli arredi asportati.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza delle censure.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico della ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di legittimità che si limiti a riprodurre questioni già dedotte in appello e già congruamente disattese dalla sentenza impugnata è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della decisione di merito.
- Ai fini della motivazione della sentenza di appello non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni delle parti o di ogni risultanza processuale, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata che si saldi con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo.
- Nel giudizio di cassazione, censure formulate in modo vago e non autosufficiente sul vizio di motivazione non possono superare il vaglio di ammissibilità quando non evidenzino reali lacune logiche o giuridiche della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; la tardività della memoria della parte civile esime la Corte dall'esaminarla e preclude la liquidazione delle spese in suo favore.
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