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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32613/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Giovanni Delfino per una pluralità di reati commessi nell'ambito di attività imprenditoriali legate alle società Ecoservizi s.r.l. e Delfino s.r.l.: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reati in materia di gestione illecita di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), appropriazione di somme dai conti della società confiscata, falsificazione di documenti, violazione di sigilli e altri reati collegati, nonché l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.). I motivi di impugnazione denunciavano: a) violazione per presunto ne bis in idem tra art. 416 e art. 452-quaterdecies; b) carenza di prova e di adeguata motivazione circa l'aggravante mafiosa (mancata individuazione di elementi che colleghino il ricorrente alla 'ndrangheta o la sua consapevolezza di agevolare il clan); c) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove) e censura dell'interpretazione di alcune intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In sintesi: il Collegio ha ritenuto non fondato il profilo teorico del ne bis in idem tra art. 416 e art. 452-quaterdecies, sì da poter concorrere entrambe le fattispecie in presenza di oggettività giuridiche diverse; ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame circa l'esistenza di un sodalizio stabile (contatti quotidiani, suddivisione di ruoli, centro operativo, capacità di riorganizzarsi dopo interdittive e sequestri, arco temporale rilevante); ha ritenuto adeguata la valutazione indiziaria sull'aggravante mafiosa, potendosi desumere la consapevolezza del ricorrente (anche in termini di dolo eventuale) dalla stretta contiguità produttiva e familiare con soggetti ritenuti collegati alla cosca e da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché dalle misure amministrative e giudiziarie pregresse; ha considerato generica e non convincente la censura sulle esigenze cautelari, richiamando le «doppie presunzioni» proprie dei reati ambientali aggravati e l'evidenza di violazioni di sigilli e di prosecuzione dell'attività nonostante interdittive e sequestri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti amministrativi connessi all'eventuale riesame della detenzione, non essendo dal provvedimento derivata la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Delimita l'associazione per delinquere come vincolo stabile di cooperazione finalizzato alla commissione di più delitti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari del vincolo associativo (organizzazione, divisione di ruoli, persistenza temporale)

  • art. 452-quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 D.lgs. 152/2006)

    Regola i reati connessi alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ha confermato che tale fattispecie non si sovrappone automaticamente al reato associativo e può concorrere con quest'ultimo quando presenti autonomi elementi costitutivi

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante per l'agevolazione di associazioni mafiose: va valutata in chiave soggettiva e può essere attribuita al partecipe che sia consapevole della finalità agevolativa del compartecipe; la Corte ha ritenuto dimostrabile tale consapevolezza anche per dolo eventuale in presenza di rapporti familiari e di stretta cooperazione economico-imprenditoriale con soggetti collegati alla cosca

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; utilizzato per attribuire responsabilità a partecipanti che danno un apporto alla realizzazione dell'illecito, compresa la conoscenza delle circostanze aggravanti note al compartecipe

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Principio di motivazione degli atti giudiziari; il ricorrente denunciava vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente argomentato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria in caso di provvedimenti che non comportano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • I reati associativi (art. 416) e i reati specifici di gestione illecita di rifiuti (art. 452-quaterdecies) possono concorrere quando abbiano elementi costitutivi diversi: non è automatica la sovrapposizione o il ne bis in idem
  • Per ottenere l'aggravante 'di avere agevolato l'attività di associazioni mafiose' è sufficiente che il giudice desuma la consapevolezza del concorrente, anche in termini di dolo eventuale, da circostanze fattuali (rapporti familiari e lavorativi stretti, collaborazione continuativa, flussi economici, misure amministrative e dichiarazioni di collaboratori)
  • Le critiche all'interpretazione delle intercettazioni sono difficili da far valere in Cassazione perché l'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in via straordinaria solo se manifestamente illogica
  • Per sfidare la custodia cautelare in casi di reati ambientali e/o aggravati da finalità mafiosa, il ricorrente deve fornire una contestazione precisa e circostanziata delle prove e degli specifici presupposti di pericolo (reiterazione, inquinamento probatorio, possibilità di sottrazione), non generiche affermazioni sulla 'anzianità' dei fatti o sull'assenza di risorse
  • La presenza di misure amministrative (interdittive antimafia, cancellazioni dagli albi, sequestri, confische) e la continuazione o reiterazione dell'attività nonostante tali misure costituiscono elementi forti per la valutazione del pericolo di recidiva o di ostacolo alle indagini

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