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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33456/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e generico l'unico motivo proposto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. L'unico motivo denunciava violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico: la Corte territoriale aveva motivato sull'effrazione della porta e sul danno arrecato, richiamando in particolare le dichiarazioni della persona offesa, dalle quali risultava che una parte della porta era rotta. Il ricorso si limitava a riassumere alcune risultanze processuali senza formulare censure puntuali né dedurre ritualmente il travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La condanna confermata nei gradi di merito riguardava il delitto di furto in abitazione.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    L'aggravante contestata e ritenuta dai giudici di merito era la violenza sulle cose, ravvisata nell'effrazione e nella rottura della porta.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, ma tali censure sono state ritenute generiche e non ritualmente formulate.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza e genericità il ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla violenza sulle cose senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e limitandosi a riepilogare le risultanze processuali.
  • L'effrazione e la rottura, anche parziale, di una porta integrano la violenza sulle cose rilevante ai fini dell'aggravante del furto quando risultino accertate sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • La deduzione del travisamento della prova in cassazione richiede una censura puntuale e ritualmente formulata; il semplice compendio delle risultanze processuali non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione evidenzi profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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