Ordinanza n. 630/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 dicembre 2024 n. 1304.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura speciale e ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio sulla questione, concedendo alle parti un termine perentorio di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 per l'esame del merito del ricorso.
Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 dicembre 2024 n. 1304
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti conferita dalla ricorrente è generica, poiché non contiene alcun riferimento alla sentenza da ottemperare né all'autorità giudiziaria adita. Secondo il Collegio, la procura speciale alle liti costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., requisito di ammissibilità del giudizio. La questione di inammissibilità è stata prospettata d'ufficio.
Norme richiamate
La procura “speciale” alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio.
La procura speciale alle liti è qualificata come requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo; nel caso concreto, la sua genericità è stata ritenuta potenzialmente idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di inammissibilità, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della decisione.
La possibilità di sanare la procura nulla prevista dalla disposizione non è stata ritenuta espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, poiché la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. è completa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti costituisce un requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 40 c.p.a.; una procura priva di qualsiasi riferimento all'oggetto del giudizio e all'autorità giudiziaria adita può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune da colmare mediante il ricorso all'art. 182, comma 2, c.p.c.; pertanto, la sanatoria della procura nulla prevista da tale disposizione non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire la questione.
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