Cassazione Penale, Ordinanza n. 20226/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riconduzione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva però che le censure sono generiche, non autosufficienti e sostanzialmente ripetitive di deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Inoltre le ritiene manifestamente infondate perché la decisione di merito aveva valorizzato elementi ostativi alla lieve entità: il notevole quantitativo di sostanza detenuta, idoneo a ricavare 720 dosi medie singole di marijuana e 12 di hashish, la presenza di sostanze di diversa tipologia, l'occultamento in luogo recondito, la disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento, oltre a denaro contante per euro 740.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione di sostanze stupefacenti, nella specie marijuana e hashish, oggetto della condanna impugnata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che non è configurabile quando il quadro fattuale evidenzi quantità rilevanti, pluralità di sostanze, mezzi di confezionamento, occultamento e altri indici di non marginalità della condotta.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative di argomenti già vagliati e disattesi dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica dei passaggi motivazionali della decisione impugnata.
- La qualificazione del fatto di detenzione di stupefacenti come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione; sono indici ostativi la quantità significativa della droga, la presenza di più tipi di sostanza, l'occultamento, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e la presenza di denaro contante compatibile con l'attività illecita.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può prescindere dal dato quantitativo della sostanza e dagli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio, valutati unitariamente.
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