Cassazione Penale, Ordinanza n. 17747/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. g), c.p.p., sostenendo che la mancata indicazione dell'anno nel dispositivo della sentenza determinasse nullità della decisione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della condanna per il reato di cui all'art. 624 c.p., deducendone l'illogicità e chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove, in particolare delle testimonianze rese in dibattimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'omessa indicazione dell'anno nel dispositivo non integra nullità quando la data risulti correttamente riportata nell'intestazione e nel verbale d'udienza. Ha reputato non consentito il secondo motivo, perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testi, attività preclusa al giudice di legittimità in presenza di una motivazione di merito non illogica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 546, comma 1, lett. g), c.p.p.
La mancata indicazione dell'anno nel dispositivo non comporta nullità della sentenza se la data è comunque ricavabile con certezza dagli altri atti della decisione.
Norma incriminatrice del furto, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione di merito che aveva valorizzato testimonianze chiare e precise.
Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un dato formale nel dispositivo della sentenza non determina nullità quando l'elemento mancante sia comunque desumibile con certezza dal complesso della decisione e dagli atti richiamati.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi di motivazione proponendo una rivalutazione dell'attendibilità delle prove o una diversa lettura delle testimonianze, se la motivazione di merito è logicamente esposta.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello del giudice di merito, né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni per valutarne la tenuta logica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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