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Sentenza

Sentenza n. 5704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202603971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’AGCM di revoca del rating di legalità, con decorrenza dalla data di adozione delle misure cautelari nei confronti di un procuratore-institore cessato, e di non luogo a provvedere sulla domanda di rinnovo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società beneficiaria del rating di legalità ha impugnato la revoca disposta dall’AGCM dopo che, nei confronti di un procuratore-institore cessato dall’incarico il 19 maggio 2025, erano state applicate il 2 dicembre 2025 una misura cautelare personale e una misura interdittiva dal temporaneo esercizio di attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche, in relazione al reato di cui all’art. 346-bis c.p. L’Autorità ha contestato la mancata comunicazione delle misure ai sensi dell’art. 7, comma 1, del regolamento sul rating di legalità e ha revocato il rating con effetto dal 2 dicembre 2025. In primo grado la società ha dedotto carenza di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione, eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, dell’art. 1 l. n. 689/1981, dell’art. 7 del regolamento AGCM e del principio di proporzionalità; in subordine ha chiesto la disapplicazione dell’art. 7 del regolamento per contrasto con il d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui avrebbe attribuito rilevanza ai soggetti cessati. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo, tra l’altro, non adeguatamente dimostrata la conoscenza immediata della vicenda da parte dell’impresa e non applicabile l’obbligo relativo al soggetto cessato dopo il rilascio del rating. La società interveniente ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento e dell’appello, sostenendo che fossero stati introdotti fatti estranei al procedimento. L’AGCM ha proposto appello incidentale autonomo, censurando la qualificazione dell’istituto, la ricostruzione dell’elemento soggettivo e l’omessa considerazione sia della perdita dei requisiti sia dell’omessa comunicazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum: la società interveniente aveva un interesse concreto e attuale alla conservazione della revoca, poiché la validità della revoca costituiva il presupposto di censure proposte in un separato giudizio relativo all’affidabilità dell’aggiudicataria in una procedura di gara. L’intervento non aveva ampliato il thema decidendum, non essendo state formulate domande nuove. Nel merito, il Collegio ha accolto sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’AGCM, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha affermato che il rating di legalità è un beneficio premiale e che la sua revoca non ha natura sanzionatoria: non impedisce all’impresa di operare, ma comporta la perdita dei vantaggi collegati al rating. Non trovano quindi applicazione, in via decisiva, i principi propri del diritto sanzionatorio e della punibilità delle persone fisiche. Il Collegio ha ritenuto provata la conoscenza della vicenda da parte dell’impresa almeno dal 5 novembre 2025, anche sulla base di un comunicato con cui la società aveva preso le distanze dai fatti, e ha attribuito particolare rilievo agli obblighi di comunicazione, qualificandoli come principale strumento di leale collaborazione dell’impresa beneficiaria. L’impresa deve adottare un elevato standard di diligenza e predisporre idonei accorgimenti organizzativi per monitorare la permanenza dei requisiti durante il periodo di validità del rating. La cessazione dall’incarico della figura apicale non esonera dall’obbligo di comunicazione quando la vicenda riguarda condotte commesse nell’interesse o a vantaggio dell’impresa mentre il soggetto rivestiva tale qualità. L’art. 2, comma 2, lett. b), ultimo alinea, del regolamento è stato interpretato estensivamente, includendo anche la vicenda relativa a una figura apicale cessata dopo la concessione del rating, purché verificatasi durante la validità del beneficio e riferita a condotte tenute quando il soggetto era ancora rappresentante dell’impresa. Una diversa soluzione consentirebbe di eludere l’obbligo mediante la semplice cessazione dell’incarico e indebolirebbe il sistema premiale. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5-ter d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 62/2012

    Individua la base normativa dell’istituto del rating di legalità, qualificato dal Collegio come beneficio premiale per le imprese.

  • art. 2, comma 2, lett. b), delibera AGCM n. 28361/2020

    La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating.

    La disposizione è interpretata nel senso di ricomprendere anche la vicenda relativa a una figura apicale cessata dopo il rilascio del rating, quando la vicenda si verifica durante la validità del beneficio e riguarda condotte commesse mentre il soggetto era ancora rappresentante dell’impresa.

  • art. 6, comma 4, delibera AGCM n. 28361/2020

    In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

    La perdita di un requisito durante il periodo di validità del rating può determinare la revoca con effetto dalla data in cui il requisito è venuto meno.

  • art. 7, commi 1 e 2, delibera AGCM n. 28361/2020

    Impone all’impresa beneficiaria di comunicare le vicende giudiziarie rilevanti riguardanti i soggetti apicali e consente la revoca in caso di omessa comunicazione; l’obbligo deve essere adempiuto con elevato standard di diligenza.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Consente l’intervento ad opponendum a sostegno della parte resistente quando l’interveniente vanti un interesse concreto e attuale, senza proposizione di domande autonome e senza ampliamento del thema decidendum.

  • art. 96, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base dell’appello incidentale autonomo proposto dall’AGCM.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza breve in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 346-bis c.p.

    È il reato in relazione al quale erano state applicate le misure cautelari considerate dall’AGCM ai fini della revoca del rating.

Massime di principio

  • La revoca del rating di legalità costituisce una misura relativa a un beneficio premiale e non una sanzione: essa priva l’impresa dei vantaggi collegati al rating, senza impedirle di continuare a operare, sicché la valutazione di legittimità non deve essere condotta secondo i principi propri della punibilità delle persone fisiche e del diritto sanzionatorio.
  • L’impresa beneficiaria del rating di legalità deve monitorare con elevato standard di diligenza la permanenza dei requisiti per tutta la durata del rating e deve predisporre adeguati accorgimenti organizzativi interni per adempiere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle vicende rilevanti.
  • La cessazione dall’incarico di una figura apicale non esclude l’obbligo di comunicare una vicenda cautelare sopravvenuta durante la validità del rating, quando essa riguarda condotte commesse nell’interesse o a vantaggio dell’impresa mentre il soggetto rivestiva ancora la carica.
  • La disciplina regolamentare che considera le figure apicali cessate deve essere interpretata in modo da comprendere anche le vicende relative a soggetti cessati dopo la concessione del rating, se verificatesi durante il periodo di validità del beneficio; diversamente, l’impresa potrebbe eludere l’obbligo di comunicazione mediante la mera cessazione dell’incarico.
  • Ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dal regolamento sul rating di legalità, è sufficiente che la circostanza ostativa fosse conoscibile dall’impresa secondo l’ordinaria diligenza, non essendo necessario dimostrare una conoscenza istantanea e diretta dell’adozione della misura cautelare, quando la società abbia comunque avuto conoscenza della vicenda sottostante.
  • È ammissibile l’intervento ad opponendum di un concorrente in un giudizio relativo alla revoca del rating dell’aggiudicataria quando la validità della revoca costituisce presupposto concreto e attuale di censure proposte dal concorrente in un separato giudizio sulla verifica dei requisiti di affidabilità, purché l’intervento non proponga domande autonome né ampli il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Anticorruzione e vigilanza ANACRequisiti di partecipazione ed esclusioneInterdittiva e informazione antimafia
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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