Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16494/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la spettanza dell’indennità di mobilità in deroga per l’anno 2014 a un lavoratore che aveva già fruito dell’ASpI e che aveva presentato domanda poco prima della scadenza di tale prestazione. In primo grado e in appello era stata esclusa la ripetizione dell’indennità da parte dell’INPS per il periodo 11.4.2014-31.12.2014. L’INPS ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, L. n. 92/2012 e dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 54/2013 conv. in L. n. 85/2013, sostenendo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1.8.2014, nel disciplinare i criteri per l’anno 2014, limitava la mobilità in deroga ai soggetti già fruitori di mobilità in deroga, escludendo chi avesse beneficiato dell’ASpI; (2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 54/2013, dell’art. 2, commi 64-67, L. n. 92/2012 e dell’art. 97 Cost., assumendo che l’accordo Regione Calabria/OO.SS. e il rinvio al decreto interministeriale imponevano la presentazione della domanda entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione, sicché la domanda anticipata rispetto alla cessazione dell’ASpI impediva la corretta verifica dei requisiti. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha accolto il ricorso, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 4, comma 2, D.L. n. 54/2013 attribuisse alla decretazione interministeriale un’ampia discrezionalità nel fissare i criteri di concessione della mobilità in deroga, limitata solo dal rispetto degli equilibri di bilancio. Il decreto interministeriale n. 83473/2014, per il 2014, ha consentito la mobilità in deroga soltanto quale prosecuzione di pregressi trattamenti di mobilità in deroga, escludendo altre prestazioni di sostegno al reddito, tra cui l’ASpI. Poiché la prestazione controversa si riferiva all’anno 2014 e il lavoratore aveva fruito dell’ASpI, la mobilità in deroga non spettava. In conseguenza, il primo motivo è stato accolto, il secondo dichiarato assorbito e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione per i necessari accertamenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, L. n. 92/2012

    La norma consente, per il periodo 2013-2016, concessioni di trattamenti di mobilità in deroga alla disciplina vigente in ipotesi nelle quali il trattamento non spetterebbe secondo la normativa ordinaria.

  • art. 4, comma 2, D.L. n. 54/2013 conv. in L. n. 85/2013

    La disposizione demanda a un decreto interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga, con il solo limite del rispetto degli equilibri di bilancio programmati, senza imporre criteri direttivi vincolanti ulteriori.

  • decreto interministeriale n. 83473 del 1.8.2014

    "Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi... b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni..."

    Per il 2014 il trattamento è limitato alla continuità con pregressi trattamenti di mobilità in deroga e non si estende a chi abbia fruito dell'ASpI o di altre misure di sostegno al reddito.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per la censura interpretativa dell’accordo regionale, ma il loro esame è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di corretta istruttoria e valutazione dei requisiti da parte dell’ente, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Quando una norma di legge rimette a un decreto attuativo la determinazione dei criteri di concessione di una prestazione in deroga, il decreto può delimitare in modo autonomo i presupposti di accesso, purché rispetti il vincolo esterno indicato dalla legge e i limiti di finanza pubblica.
  • Se il decreto attuativo disciplina una prestazione in deroga come prosecuzione di un pregresso trattamento specifico, tale disciplina non può essere estesa per analogia ad altre prestazioni di sostegno al reddito non menzionate dal testo regolatorio.
  • Nella verifica del diritto a prestazioni pubbliche condizionate da criteri temporali e soggettivi fissati da fonti normative e attuative, decisivo è il dato della fonte regolatrice applicabile al periodo considerato, non l’aspettativa del richiedente fondata su una lettura più ampia della disciplina.
  • Laddove il primo motivo di ricorso conduca all’esclusione in radice del diritto alla prestazione, i motivi ulteriori che presuppongono tale diritto restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.