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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19958/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura concorsuale di una società in liquidazione: il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società e l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Il reclamante aveva censurato tale decisione davanti alla Corte d'appello, lamentando soprattutto: 1) la violazione del diritto di difesa e dell'art. 162 l. fall., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato l'inammissibilità senza rinnovare l'audizione e senza consentire ulteriori chiarimenti dopo l'integrazione della proposta; 2) l'erronea ritenuta perentorietà del termine assegnato per il deposito di piano e proposta; 3) la valutazione di non fattibilità della proposta concordataria, in particolare quanto alla percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo, ritenendo che il debitore fosse già stato sentito, che il termine fosse perentorio e che la proposta fosse comunque inattendibile. In cassazione il ricorrente ha reiterato i tre motivi, denunciando la violazione degli artt. 162 e 161, comma 6, l. fall., nonché dell'art. 152 c.p.c. e del 'nuovo' art. 160 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare il diritto di difesa, nel considerare decadenziale il termine e nel valorizzare una valutazione di fattibilità economica a suo dire contraddittoria e superflua rispetto alla pretesa tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché contrastavano con principi consolidati di legittimità: nel concordato 'in bianco' il debitore va sentito ex art. 162, comma 2, l. fall., ma l'obbligo è rispettato se egli sia già stato ascoltato nel contesto della procedura prefallimentare e abbia potuto difendersi; inoltre il termine fissato ex art. 161, comma 6, l. fall. per il deposito di piano, proposta e documenti ha natura perentoria e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità della domanda, non essendo prorogabile salvo giustificati motivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché investiva una motivazione resa dalla Corte d'appello solo ad abundantiam sulla non fattibilità del piano, mentre la ratio decisiva del rigetto era la tardività del deposito rispetto al termine perentorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte qualifica poi i motivi come inammissibili o per contrasto con giurisprudenza consolidata o per difetto di interesse

  • art. 360-bis c.p.c.

    i motivi sono dichiarati inammissibili quando si pongono in contrasto con principi di diritto già consolidati della giurisprudenza di legittimità

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    il termine assegnato al debitore per depositare proposta, piano e documenti nel concordato con riserva ha natura perentoria e la sua inosservanza determina l'inammissibilità della domanda

  • art. 162, comma 2, l. fall.

    nel concordato preventivo il debitore deve essere sentito prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che abbia già avuto modo di difendersi nel contesto della procedura prefallimentare

  • art. 162, comma 1, l. fall.

    attribuisce al giudice un potere discrezionale di richiedere integrazioni; l'omesso esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione

  • art. 152 c.p.c.

    è invocato congiuntamente all'art. 161, comma 6, l. fall. per contestare la perentorietà del termine, ma la censura è respinta in base alla natura decadenziale del termine stesso

  • art. 160 l. fall.

    è richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione sulla percentuale di soddisfacimento dei chirografari; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 18 l. fall.

    è il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento oggetto del giudizio di merito

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con riserva, il termine fissato dal tribunale per il deposito di proposta, piano e documenti è perentorio: il suo superamento comporta l'inammissibilità della domanda, salvo la dimostrazione e la valutazione di giustificati motivi nei limiti consentiti dalla legge.
  • Il diritto di difesa del debitore è rispettato se egli sia stato già sentito e abbia potuto svolgere le proprie difese nel contesto procedimentale rilevante; non sussiste un obbligo assoluto di nuova audizione quando la pronuncia di inammissibilità intervenga su una proposta già esaminata e sostanzialmente integrata.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che investa una motivazione della sentenza resa soltanto ad abundantiam, quando la decisione poggi su una ratio autonoma e assorbente non aggredita utilmente dal ricorrente.
  • Il potere del tribunale di chiedere chiarimenti o integrazioni nella valutazione di ammissibilità del concordato ha natura discrezionale; il suo mancato esercizio, se non imposto da specifiche previsioni, non è di regola sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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