Cassazione Penale, Ordinanza n. 14841/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, nel definire il giudizio con rito ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, rideterminando la pena principale in 2 anni e 6 mesi di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, correlativamente, riducendo le pene accessorie. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo per cassazione, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. e sostenendo che la Corte territoriale avesse autonomamente rideterminato la durata della pena accessoria nonostante tale profilo non fosse stato oggetto dell'accordo processuale tra le parti. In sostanza, il ricorso contestava la legittimità della rimodulazione della pena accessoria e, implicitamente, il suo quantum, ma senza formulare specifiche doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse infondata perché la durata della pena accessoria non era stata pattuita nell'accordo tra le parti; di conseguenza, la Corte di appello poteva legittimamente rimodularla in coerenza con la riduzione della pena principale, esercitando i propri poteri discrezionali in materia di dosimetria sanzionatoria. Inoltre, il motivo è stato giudicato generico, poiché non individuava alcuno specifico profilo di doglianza rispetto al contenuto della statuizione e alla relativa motivazione, e mancava anche un concreto interesse all'impugnazione, trattandosi di una statuizione complessivamente più favorevole per l'imputato. Al rigetto della pretesa è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel giudizio definito con accordo processuale, se la durata della pena accessoria non è oggetto del negozio tra le parti, il giudice di merito può rimodularla autonomamente in corrispondenza della pena principale rideterminata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso può denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
Il ricorso è stato riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il giudizio è definito con accordo processuale e le parti non disciplinano espressamente la pena accessoria, il giudice può adeguarla autonomamente alla nuova misura della pena principale, esercitando il potere discrezionale di dosimetria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se censura una statuizione senza confrontarsi con il suo effettivo contenuto motivazionale e senza indicare uno specifico profilo di illegittimità.
- Non è ammissibile l'impugnazione che difetti di concreto interesse, specie quando la statuizione impugnata risulti complessivamente più favorevole per l'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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