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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza sindacale “atto n. -OMISSIS-” del 12.07.2024, notificata in data 16.07.2024, emessa ai sensi dell''art. 192 del D.Lgs. 152/2006, e di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposti e susseguenti, nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 09.04.2024.

Giustizia amministrativa202402002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale del 12 luglio 2024 adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché gli atti presupposti e consequenziali e, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale, notificata il 16 luglio 2024, emessa ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, rilevata la necessità di acquisire elementi aggiornati per assumere una decisione congruente e per valutare la calendarizzazione della causa, ha richiesto ai ricorrenti di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito, di aggiornare la situazione relativa alla vicenda, di comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria. Ha inoltre richiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto specifici incombenti istruttori: i ricorrenti devono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse al ricorso e aggiornare la situazione della vicenda, segnalando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il Collegio ha espressamente avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione relativa all'interesse potrà essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza richiama l'indirizzo secondo cui l'inerzia della parte previamente sollecitata a manifestare la permanenza dell'interesse può costituire comportamento processuale inequivoco di disinteresse alla decisione. Nessuna statuizione definitiva è adottata sulle spese o sulla legittimità dell'ordinanza sindacale.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    È la base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; nel provvedimento non viene ancora esaminata la legittimità concreta dell'esercizio del potere.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dall'inerzia rispetto all'incombente sulla permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse come elemento idoneo a fondare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane inerte, l'inerzia può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori rivolti sia alla parte privata, per l'aggiornamento dell'interesse e della situazione di fatto, sia all'amministrazione, per chiarimenti documentati e per il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.
  • L'avvertimento espresso contenuto nell'ordinanza istruttoria consente alla parte di conoscere che il mancato adempimento dell'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà avere conseguenze processuali, inclusa l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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