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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27943/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Catania impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione della stessa; il ricorso in Cassazione è stato proposto con l'unico motivo relativo all'estinzione per remissione della querela

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per remissione della querela presentata da Filippo Fabio il 23/02/2021 (come da verbale dei Carabinieri). La Corte ha rilevato anche una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello (mentre la motivazione tendeva a riqualificare il fatto come violenza privata, il dispositivo confermava la condanna per il reato di "ragion fattasi"), osservando che non è possibile correggere tale contrasto essendo il dispositivo prevalente. Infine la Corte ha escluso la compensazione delle spese processuali perché nulla era previsto nell'atto di remissione, condannando il querelato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma utilizzata per la qualificazione originaria del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone); la sentenza impugnata confermava la condanna ai sensi di questa norma

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione della Corte d'appello come norma di reato alternativo (violenza privata), ma la Corte di Cassazione ha osservato la discrepanza fra motivazione e dispositivo

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello con riferimento alla possibile configurazione di un tentativo di violenza privata; la Cassazione ha puntualizzato il contrasto tra tale motivazione e il dispositivo confermatorio

  • art. 152 cod. pen.

    Principio applicato dalla Corte: nei delitti perseguibili a querela la remissione della querela estingue il reato; avendo la persona offesa rimesso la querela, il reato è stato dichiarato estinto

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali: in mancanza di diversa pattuizione nell'atto di remissione, le spese restano a carico del querelato

  • art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere la compensazione delle spese in Cassazione; la richiesta è stata rigettata in assenza di titolo nell'atto di remissione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 25/02/2022 n. 15

    Richiamate a giustificazione della trattazione del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione documentale della Cassazione)

  • Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 (Florea) e Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007 (Manzi)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo della sentenza, poiché esso esprime la volontà del giudice in termini decisionali

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato nei delitti perseguibili a querela (art. 152 c.p.): se è documentata formalmente, la Cassazione può annullare la condanna per estinzione del reato
  • Se nella sentenza vi è una discrepanza tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo: la Corte non può rettificare la mancanza di coerenza sostanziale tra le due parti; ciò può produrre effetti pratici sull'esito dell'impugnazione
  • La semplice remissione della querela non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali: occorre che nell'atto di remissione vi sia un'esplicita pattuizione in tal senso; in mancanza si applica l'art. 340, comma 4, c.p.p. a carico del querelato
  • La rimessione deve risultare da atto formale (es. verbale dei Carabinieri, denuncia/querela ritirata): in mancanza di prova documentale della remissione la dichiarazione di estinzione può essere contestata
  • Il ricorso in Cassazione può essere proposto anche con il solo scopo di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela, se sussistono i presupposti formali e sostanziali
  • In fase di difesa in casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente la presenza di atti scritti della remissione e prevedere espressamente eventuali pattuizioni sulle spese nell'atto di remissione se si intende evitare l'addebito a carico del querelato

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