Sentenza del 10/02/2020 n. 1176 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso avente ad oggetto diversi atti impositivi, tributi eterogenei, anni d'imposta diversi e pluralità di parti - Cumulativo - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso cumulativo impugnava più atti dell'Amministrazione riguardanti tributi eterogenei, annualità diverse e pluralità di parti. Si contestava la legittimità di tali atti attraverso un unico ricorso, anziché tramite impugnazioni autonome per ciascun atto.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: nel processo tributario il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando le impugnazioni abbiano lo stesso oggetto o siano tra loro connesse (cioè nella stessa ipotesi in cui sarebbe possibile la riunione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992). Essendo qui contestate pretese tributarie differenti, non connesse tra loro e relative ad annualità diverse, il ricorso è stato respinto per inammissibilità. La decisione richiama gli articoli rilevanti del d.lgs. n. 546/1992 e le norme sul procedimento civile richiamate, nonché giurisprudenza di supporto.
Norme richiamate
Definisce l'ambito del processo tributario; usato per chiarire la disciplina generale delle impugnazioni in materia tributaria nel giudizio competente.
Richiama l'obbligo di impugnare gli atti tributari e i relativi termini e modalità; interpretato nel senso che ciascun destinatario di più atti deve impugnarli autonomamente salvo che sussista connessione.
Disciplina le forme e i contenuti del ricorso; la sua interpretazione sottolinea che il ricorso deve riferirsi in modo specifico agli atti impugnati, non potendo racchiudere atti non omogenei senza requisito di connessione.
Regola la notificazione e la costituzione in giudizio; richiamato per evidenziare le garanzie procedurali e la distinzione tra impugnazioni autonome e riunione successiva.
Prevede la possibilità di riunione dei giudizi quando vi sia connessione; la sentenza utilizza questo articolo come parametro per giudicare la ammissibilità del ricorso cumulativo (ammissibile solo se le impugnazioni sono connesse come per art.29).
Norma sul concorso di azioni o questioni affini (riunione), richiamata per chiarire criteri di connessione e riunione procedurale applicabili anche per orientamento comparato nelle dinamiche processuali tributarie.
Disciplina la riunione di più procedimenti; la sentenza lo richiama per evidenziare che la riunione è possibile in presenza di connessione, mentre non legittima l'impugnazione cumulativa ex ante di atti non connessi.
Massime di principio
- Un ricorso cumulativo in materia tributaria è ammissibile solo se le impugnazioni hanno lo stesso oggetto o sono tra loro connesse (criterio di connessione valutato secondo l'art.29 d.lgs. 546/1992).
- Se si ricevono atti impositivi diversi (tributi diversi, annualità differenti, o questioni non omogenee) è necessario proporre impugnazioni autonome per ciascun atto: il cumulo in un unico ricorso rischia l'inammissibilità.
- La connessione tra impugnazioni va valutata sulla base di identità o stretta attinenza di fatto e di diritto (stesso fatto imponibile, medesime questioni giuridiche o economicamente interdipendenti); in assenza di ciò non opera il cumulo.
- Se gli atti non sono cumulabili inizialmente, le parti possono comunque chiedere la riunione dei giudizi successivamente in sede processuale ai sensi dell'art.29 d.lgs. 546/1992 (e delle norme civili sulla riunione), ma la riunione non giustifica la presentazione di un unico ricorso per atti non connessi.
- Prassi consigliata: in caso di pluralità di atti eterogenei, depositare ricorsi separati per ciascun atto entro i termini, e valutare contestualmente la richiesta di riunione in udienza qualora emerga una connessione concreta.
- Attenzione ai termini processuali: l'inammissibilità del ricorso cumulativo non estingue la possibilità di agire, ma il contribuente deve nuovamente proporre impugnazioni separate nei termini utili.
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