Cassazione Penale, Sentenza n. 6031/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato a seguito della remissione di querela regolarmente effettuata e accettata. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico della querelata (la ricorrente), in mancanza di deroga pattizia, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per furto con l'aggravante della pluralità di persone (artt. 110, 624 e 625 n.5 c.p.). Dopo la sentenza impugnata, in data 23/12/2024, è pervenuta remissione di querela presentata dal difensore della ricorrente e contestualmente accettata presso la Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela; si è dedotto che tale remissione estingue il reato e che è ammissibile il ricorso per cassazione anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nell'illecito penale, era la base normativa dell'imputazione originaria ma non il punto decisivo della cassazione; la remissione di querela ha comunque effetti estintivi anche rispetto al reato commesso in concorso.
Norma che disciplina il reato di furto, citata come titolo di reato nell'imputazione originaria; la sua applicazione viene meno per estinzione del reato conseguente alla remissione di querela.
Aggravante contestata (più persone riunite) alla fattispecie di furto; anch'essa è caduta con l'estinzione del reato per remissione di querela.
La norma è stata applicata per stabilire che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali devono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela.
giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Richiamato come principio di diritto: è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché la remissione sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ciò legittima l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente proposta e accettata, produce estinzione del reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata: il giudice della Cassazione può annullare la sentenza per sopravvenuta estinzione.
- È ammesso proporre ricorso per cassazione con l'unico scopo di introdurre l'atto di remissione della querela intervenuto dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, secondo consolidata giurisprudenza.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, le spese processuali si imputano al querelato (la persona offesa) in assenza di pattuizione contraria, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- La remissione di querela deve essere formalmente valida e la relativa accettazione documentata (es. annotazione presso la Stazione dei Carabinieri) per produrre effetti estintivi opponibili nel processo di cassazione.
- Se la remissione interviene fuori dai termini o non è correttamente accettata, non si producono gli effetti estintivi e la decisione impugnata non potrà essere annullata per tale motivo; verificare sempre la tempestività e la regolarità formale dell'atto.
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