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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25176/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha preso atto della remissione di querela con relativa accettazione risultante dai verbali in atti e ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per appropriazione indebita. Con il ricorso il difensore ha dedotto che il reato doveva ritenersi improcedibile/estinto per intervenuta remissione di querela, poi accettata dalla persona offesa, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    norma incriminatrice del delitto oggetto di condanna nei gradi di merito, identificato come appropriazione indebita.

  • art. 152 c.p.

    la remissione di querela validamente accettata determina l'estinzione del reato.

  • art. 340, quarto comma, c.p.p.

    le spese processuali sono poste a carico dell'imputato quando il procedimento si chiude per estinzione del reato conseguente a remissione di querela.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare, purché la remissione sia ritualmente accettata.
  • Quando risulti in atti la remissione di querela con accettazione, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali restano a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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