Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7789/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 06/05/2021 che, riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14/02/2020, aveva dichiarato che non doveva procedersi nei confronti di VISCARDO per il reato previsto dall'art. 640 c.p. per tardività della querela e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., che secondo lui avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla determinazione della data in cui la persona offesa avrebbe avuto conoscenza della truffa (rilevante ai fini del termine per proporre querela, con richiamo agli artt. 124 e 640 c.p.). Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Il reato contestato è la truffa; nella vicenda la Corte territoriale ha ritenuto che l'azione non potesse essere iniziata per tardività della querela, determinando l'improcedibilità.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante richiamata dal ricorrente con la tesi che, se riconosciuta, avrebbe comportato procedibilità d'ufficio. La Cassazione non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 124 e 640 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione del momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della truffa (momento da cui decorre il termine per la querela). Tale censura non è stata esaminata nel merito in ragione dell'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per l'imposizione di una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) in presenza di valutati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione risultata inammissibile.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012 e altre)

    "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica"

    Principio ribadito dalla Cassazione: la parte civile non ha interesse impugnatorio rispetto a pronunce di proscioglimento per difetto di querela, perché tali pronunce sono di carattere processuale e non pregiudicano l'azione civile del danneggiato.

Massime di principio

  • Una parte civile generalmente non ha interesse a impugnare una sentenza che disponga il proscioglimento o la cessazione del processo per motivi procedurali (es. improcedibilità per tardività della querela), perché la pronuncia è meramente processuale e non le reca un vantaggio perseguibile in sede civile.
  • Per trasformare un reato procedibile su querela in reato procedibile d'ufficio è necessario che sussista e sia riconosciuta in primo grado una circostanza aggravante (es. art. 61 n.7 c.p. se applicabile); contestazioni di tale natura vanno formulate e provate tempestivamente nei gradi di merito.
  • Le contestazioni sulla decorrenza del termine di querela (momento in cui la vittima ha avuto conoscenza del fatto) richiedono un'accurata allegazione e prova nel processo di merito; se la via impugnativa è inammissibile, tali questioni non saranno esaminate dalla Cassazione.
  • Impugnazioni manifestamente prive di interesse o che determinano l'inammissibilità possono comportare condanne per spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di proporre ricorso è opportuno valutare l'interesse giuridico concreto ad impugnare (ossia se la pronuncia impugnata lede effettivamente una posizione giuridica del ricorrente) per evitare l'inammissibilità e conseguenti sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.