Cassazione Penale, Sentenza n. 45880/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) deducendo, in primo luogo, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 e 625 c.p. alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022: sostiene che, per effetto della riforma, il furto aggravato sarebbe divenuto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, che tuttavia non risultava presente, e che quindi mancava la condizione di procedibilità; chiede un'interpretazione "in conformità alla Costituzione" dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 affinché le norme penali sostanziali più favorevoli del d.lgs. 150/2022 siano applicate anche durante la vacatio legis (applicazione della lex mitior in bonam partem). In via subordinata solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 162/2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 77 e 117 Cost., nonché con l'art. 7 CEDU, nella parte in cui differisce l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza escludere dal differimento le disposizioni che hanno modificato il regime di procedibilità per il reato di furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento sono ammesse in cassazione soltanto per i quattro motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non ricorrono nel caso di specie (la sentenza ha applicato la pena concordata nel rispetto della legge vigente al momento). Inoltre la sentenza di patteggiamento era stata pronunciata il 25 ottobre 2022, prima che il d.lgs. n. 150/2022 fosse entrato in vigore; pertanto non rilege l'art. 6 del d.l. n. 162/2022 (che ha prorogato la vacatio legis) e non può operare una applicazione della lex mitior su norme che non avevano ancora acquisito efficacia. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale che ha già dichiarato infondate questioni analoghe sull'art. 6 del d.l. n. 162/2022. Conseguentemente è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata in base a questa disposizione.
Norme che disciplinano il furto e le aggravanti; il ricorrente sostiene che le modifiche normative contenute nel d.lgs. n. 150/2022 avrebbero mutato il regime di procedibilità per talune ipotesi di furto.
Ha introdotto modifiche sostanziali (anche in tema di procedibilità) che il ricorrente ritiene più favorevoli; la Corte osserva che tali modifiche non erano ancora entrate in vigore alla data della sentenza impugnata.
art. 6 decreto-legge n. 162 del 2022
Ha prorogato la vacatio legis del d.lgs. n. 150/2022 fino al 30 dicembre 2022; la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale su tale articolo siano già state dichiarate infondate dalla Corte costituzionale e che comunque l'art. 6 non fosse rilevante per la sentenza resa il 25 ottobre 2022.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita le possibilità di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento a quattro specifici motivi; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché nessuno di tali motivi ricorreva.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per infliggere al ricorrente una sanzione di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di nullum crimen nulla poena sine lege e alla retroattività della norma penale più favorevole; la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ritenuto che non sussista violazione nel caso concreto, posto che la norma più favorevole non era ancora entrata in vigore.
Sentenza Corte costituzionale n. 151 del 2023
La Consulta ha già dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 6 del d.l. n. 162/2022, ritenendo legittimo il differimento dell'entrata in vigore e che non si sia verificata una successione di leggi tale da ledere il principio della lex mitior.
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) possono essere impugnate in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; questioni attinenti alla sopravvenuta estinzione del reato o all'entrata in vigore di una norma più favorevole spesso risultano inammissibili se non ricadono in quei motivi.
- La lex mitior (principio della legge penale più favorevole) si applica solo se la norma più favorevole ha effettivamente acquisito efficacia (è entrata in vigore) rispetto al momento di riferimento; una norma ancora in vacatio legis non può essere fatta valere retroattivamente come favorevole.
- Il differimento dell'entrata in vigore di un decreto legislativo tramite decreto-legge è stato ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con la Costituzione quando sussistono ragioni di ordinata attuazione e organizzazione; pertanto non è automatico che il differimento configuri un vulnus del principio di retroattività favorevole.
- Nei casi in cui il nuovo assetto normativo renda alcuni reati procedibili solo a querela, è essenziale verificare la data di entrata in vigore della norma per stabilire se la querela fosse necessaria al momento del fatto o del provvedimento giudiziario.
- Strategia difensiva: quando si vocifera una modificazione normativa che potrebbe essere più favorevole, occorre valutare tempestivamente la data di efficacia della norma e, se possibile, sollevare questioni costituzionali in sede e nei termini opportuni, tenendo conto dei limiti di ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento.
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