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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08953/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato giudicato responsabile in primo grado del tentato omicidio, nonché del concorso in illecita detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e ricettazione di armi. In appello la sentenza era stata parzialmente riformata: il tentato omicidio era stato derubricato in lesioni personali pluriaggravate, con rideterminazione della pena e conferma del resto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni aggravate e al diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fosse prova della volontà di ledere l'agente di polizia inseguitore e che la valutazione sulle attenuanti fosse ingiustificata, richiamando la giovane età dell'imputato e asserite esigenze di parità di trattamento con i coimputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo, osservando che la Corte d'appello aveva escluso l'intento omicida, ma aveva logicamente desunto la volontà di accettare il rischio di cagionare lesioni dalle spericolate manovre di fuga in auto. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sulle attenuanti generiche, perché la difesa non aveva efficacemente confutato la valutazione negativa dei giudici di merito, limitandosi a evocare la giovane età, di per sé non decisiva, e generiche esigenze di equiparazione con i coimputati, senza considerare la diversa gravità della condotta e i gravi precedenti che avevano sorretto anche la recidiva qualificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    Richiamato solo indirettamente per l'istituto della recidiva/attenuanti? No, non emerge dal testo; pertanto non va considerato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dai giudici di merito e non efficacemente censurato in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    La valutazione dei gravi precedenti dell'imputato ha sorretto l'applicazione della recidiva qualificata.

  • art. 648 c.p.

    Reato contestato di ricettazione di armi, confermato nel resto dalla sentenza d'appello.

  • art. 380 c.p.p.

    Non citato nel testo; non incluso.

  • art. 582 c.p.

    Il tentato omicidio è stato derubricato in lesioni personali pluriaggravate in appello; il testo non indica l'articolo esatto, ma il riferimento è alle lesioni aggravate.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto originariamente qualificato come tentato omicidio presuppone il tentativo, ma il testo non riporta il riferimento normativo espresso.

  • art. 385 c.p.

    Non citato nel testo; non incluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia escluso la volontà dell'evento più grave ma abbia motivato in modo non illogico la sussistenza della consapevole accettazione del rischio di un evento lesivo conseguente alla condotta tenuta.
  • Le manovre di fuga particolarmente pericolose possono essere valorizzate, sul piano dell'elemento soggettivo, come indice della piena accettazione del rischio di cagionare lesioni, anche in assenza di volontà omicida.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e la doglianza si risolva in richiami generici, non confrontati con le ragioni concrete della decisione.
  • La giovane età dell'imputato non costituisce, da sola, elemento decisivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La comparazione con la posizione dei coimputati non è sufficiente se non si confronta la specifica e diversa gravità della condotta dell'imputato e gli eventuali precedenti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • La presenza di gravi precedenti e la conseguente recidiva qualificata possono legittimare una valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoLesioniRicettazione
RamiParte generaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiDolo eventualeRecidiva

Testo integrale

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