Parere n. 144/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Gerlando Alonge, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Castrofilippo n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, che ha ingiunto di demolire le opere edilizie abusive realizzate in contrada -OMISSIS-, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si darà seguito alla loro acquisizione al patrimonio comunale a titolo gratuito e alla conseguente demolizione d’ufficio in danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di un manufatto prefabbricato abusivo di 45 mq., con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione sostenendo: la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione; l’erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale, assumendo che il prefabbricato fosse una pertinenza di modeste dimensioni non soggetta a permesso di costruire; l’illegittimità dell’ordine per il lungo tempo trascorso dal suo collocamento, avvenuto nel maggio 2020; nonché il difetto dei presupposti e dell’istruttoria. Il manufatto, accertato mediante sopralluogo del 12 agosto 2024, consiste in una struttura di 45 mq., con intelaiatura metallica, diversi ambienti interni, basamento in legno poggiante su pilastrini in ferro, tetto impermeabilizzato e infissi, risultando idoneo a un’utilizzazione residenziale stabile.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso ricevibile, pur rilevando la mancata regolarizzazione fiscale, perché proposto entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’atto. Nel merito ha respinto tutte le censure. L’ordinanza di demolizione, essendo espressione di potere vincolato e repressivo, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né necessita di una motivazione rafforzata: l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso e al ripristino dell’assetto urbanistico è già valutato dal legislatore. Il manufatto non può essere qualificato come pertinenza urbanistica, poiché, per dimensioni, articolazione e possibile destinazione residenziale, presenta autonomia funzionale e potenziale utilizzabilità indipendente dall’edificio principale. Il decorso del tempo non rende legittimo l’abuso, non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione e non impedisce l’esercizio del potere repressivo, esercitabile in ogni tempo. Il parere cautelare precedente, che aveva respinto la richiesta di sospensione, è stato confermato nel merito.
Osservazioni
I - Comunicazione di avvio del procedimento
La censura è infondata. L’ordinanza di demolizione ha natura vincolata e repressiva; una volta accertata l’esistenza dell’abuso, l’amministrazione è tenuta ad adottarla. Non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
II - Motivazione del provvedimento
La censura è infondata. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è richiesta una motivazione rafforzata, essendo l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e al ripristino dell’assetto urbanistico già valutato a monte dal legislatore.
III e V - Natura pertinenziale e necessità del permesso di costruire
La censura è infondata. La nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica e riguarda soltanto opere di modesta entità, accessorie e prive di autonomia funzionale. Il manufatto di 45 mq., articolato in più ambienti, dotato di basamento, copertura e infissi e idoneo a un uso residenziale duraturo, presenta invece una propria autonomia e non può essere considerato una semplice pertinenza.
IV - Decorso del tempo e affidamento
La censura è infondata. Il tempo trascorso dalla realizzazione o collocazione dell’opera abusiva non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, non trasforma in legittima l’edificazione sine titulo e non può generare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione contra ius. Il potere repressivo in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo.
Norme richiamate
artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 11 l. 241/1990
Le garanzie partecipative e l’obbligo di motivazione sono stati invocati dai ricorrenti, ma il Consiglio ha escluso la necessità della comunicazione di avvio e di una motivazione rafforzata per l’ordinanza di demolizione, in ragione della sua natura vincolata.
art. 3 l. 241/1990, come recepito dalla l.r. n. 10/1991
L’obbligo di motivazione non impone, per l’ordine di demolizione di opere abusive, una motivazione rafforzata oltre l’indicazione dell’abuso accertato e dei relativi presupposti.
La disposizione fonda il potere repressivo esercitato mediante ingiunzione di demolizione nei confronti di opere realizzate senza titolo edilizio.
l.r. n. 16/2016
È stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina regionale edilizia, ma il Consiglio ha escluso che il manufatto potesse essere sottratto al regime del permesso di costruire per la sua pretesa natura pertinenziale.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e affidamento non consente di superare la natura vincolata del potere repressivo né di consolidare una situazione edilizia abusiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di un potere vincolato e repressivo; pertanto, di regola, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né da una motivazione rafforzata, una volta accertati l’abuso e i suoi presupposti fattuali.
- La pertinenza urbanistica ha un ambito più ristretto della pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie rispetto all’edificio principale e prive di autonoma rilevanza funzionale; non è pertinenziale il manufatto che, per dimensioni e caratteristiche, sia autonomamente utilizzabile o abbia potenziale destinazione residenziale.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione di un’opera abusiva non ne determina la legittimazione, non consolida la situazione contra ius e non genera, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
- Il potere repressivo degli abusi edilizi può essere esercitato in ogni tempo, poiché l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio è permanente e si considera già ponderato dal legislatore.
Ordinanza di demolizione di un manufatto prefabbricato abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due proprietari contro il Comune di Castrofilippo, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di un manufatto prefabbricato di 45 mq., con previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della demolizione d’ufficio in caso di inottemperanza.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il Comune aveva accertato, mediante relazione tecnica di sopralluogo del 12 agosto 2024, la realizzazione di un manufatto su un’area di proprietà dei ricorrenti. L’opera risultava composta da un’intelaiatura metallica rettangolare, suddivisa in più ambienti, con basamento in legno poggiante su pilastrini in ferro regolabili, tetto impermeabilizzato e infissi.
Il ricorso è stato proposto il 27 novembre 2024, entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 2 settembre 2024. Il Consiglio lo ha quindi ritenuto ricevibile, pur dando atto che non era stata effettuata la regolarizzazione fiscale richiesta dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana.
In sede cautelare, le Sezioni riunite avevano già respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti hanno contestato:
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento demolitorio;
- il difetto di motivazione dell’ordinanza;
- l’erronea qualificazione dell’opera come intervento soggetto a permesso di costruire;
- la natura pertinenziale, precaria e di modeste dimensioni del prefabbricato;
- il lungo tempo trascorso dal suo collocamento, risalente al maggio 2020;
- il difetto dei presupposti, dell’istruttoria e la violazione del principio di affidamento.
Partecipazione e motivazione dell’ordine di demolizione
Il Consiglio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato. L’amministrazione, una volta verificata l’esistenza dell’opera abusiva, è tenuta ad adottare la misura repressiva, senza dover compiere una nuova ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato.
Ne consegue che l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una motivazione rafforzata. La ponderazione degli interessi è già stata effettuata dal legislatore attraverso la disciplina repressiva degli abusi edilizi.
Qualificazione urbanistica del manufatto
Il Consiglio ha escluso che il prefabbricato potesse essere qualificato come pertinenza urbanistica. Tale nozione è più restrittiva rispetto a quella civilistica e si riferisce esclusivamente a opere di modesta entità, accessorie rispetto a un manufatto principale e prive di autonoma rilevanza.
La struttura accertata presentava invece dimensioni, articolazione e caratteristiche costruttive tali da consentire un utilizzo residenziale duraturo. La presenza di più ambienti, di un basamento, di copertura impermeabilizzata e di infissi dimostrava l’autonomia funzionale dell’opera e la sua potenziale destinazione specifica. Pertanto, non si trattava di un manufatto accessorio, come un piccolo vano tecnico, ma di un’opera soggetta al necessario titolo edilizio.
Decorso del tempo e affidamento
È stata respinta anche la censura fondata sul tempo trascorso dal collocamento del manufatto. Il ritardo nell’adozione dell’ordine non rende legittima un’opera abusiva realizzata sine titulo e non produce, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
Il potere repressivo in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo. L’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio è permanente e non viene meno per il semplice decorso degli anni.
Conclusioni
Le Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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