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Parere

Parere n. 143/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Parere sullo schema di decreto presidenziale recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali».

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SicilianaParere su schema di atto normativo

Schema di decreto presidenziale recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento volto a sostituire l’Allegato 1 e la Tabella numerica riepilogativa del decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, rimodulando l’articolazione e i compiti delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei Dipartimenti regionali. Il progetto riduce le strutture dirigenziali complessive da 834 a 562, con particolare riduzione delle unità operative di base, che passano da 376 a 94, aumento delle aree da 87 a 98 e lieve riduzione dei servizi da 371 a 370. Il Consiglio è chiamato a verificare il rispetto della procedura prevista dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003, dei vincoli di riduzione e razionalizzazione delle strutture dirigenziali e dei principi organizzativi di cui all’art. 10 della legge regionale n. 19 del 2008, nonché la completezza dell’istruttoria, della documentazione finanziaria e della tecnica normativa.

Il parere

Il Collegio non ha espresso il parere definitivo e ha disposto un supplemento istruttorio. Ha rilevato la necessità di acquisire una relazione illustrativa che esponga le ragioni della rimodulazione, la sua coerenza con i principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell’amministrazione, omogeneità e adeguatezza, nonché la motivazione dell’aumento delle aree. Deve inoltre essere acquisita la relazione tecnico-finanziaria, necessaria per valutare l’impatto economico e finanziario della nuova organizzazione, anche alla luce dei precedenti obblighi legislativi di riduzione delle strutture e della spesa. Il Collegio ha chiesto di documentare le proposte degli Assessori competenti previste dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003, non richiamate né allegate. Ha formulato ulteriori rilievi di tecnica normativa sul preambolo, sul titolo del regolamento, sulla citazione delle fonti, sulla formulazione degli articoli 1 e 2 e sulla correttezza di una voce dell’Allegato. Ha invece ritenuto non necessaria l’AIR, trattandosi di intervento di riorganizzazione e riordino degli uffici regionali.

Osservazioni

Relazione illustrativa e conformità ai principi organizzativi

Deve essere acquisita una relazione che illustri la proposta normativa, ferma la discrezionalità delle scelte di organizzazione regionale, e ne esponga la conformità ai principi di cui all’art. 10 della legge regionale n. 19 del 2008. La relazione deve anche spiegare l’aumento delle aree da 87 a 98.

Relazione tecnico-finanziaria

Manca la prescritta relazione tecnico-finanziaria, necessaria per valutare l’impatto economico e finanziario della rimodulazione rispetto all’assetto vigente. Il rilievo è particolarmente significativo perché precedenti leggi regionali hanno imposto riduzioni delle strutture e conseguiti risparmi di spesa, che, in assenza di diversa autorizzazione legislativa, costituiscono un limite all’esercizio del potere regolamentare.

Analisi di impatto della regolamentazione

L’AIR non è necessaria, poiché lo schema riguarda la riorganizzazione e il riordino degli uffici della Regione e rientra nelle fattispecie di esclusione dell’analisi, in conformità all’impostazione prevista in ambito statale dal d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Proposte degli Assessori competenti

Nelle premesse dello schema non sono richiamate le proposte degli Assessori competenti, richieste dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003. Tali proposte non risultano neppure presenti nella documentazione trasmessa e devono essere acquisite.

Preambolo e citazione delle fonti

Occorre uniformare le modalità di citazione degli atti normativi, completandone i titoli ed eliminando la formula generica «e successive modifiche e integrazioni». Deve essere citato l’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2016, fonte del regolamento vigente modificato dallo schema.

Titolo del regolamento

Deve essere valutato l’adeguamento del titolo del regolamento vigente, che richiama l’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2016, dato che lo schema interviene sul regolamento del 2022 sostituendone l’Allegato 1 e la tabella riepilogativa, lasciando invariato il restante contenuto.

Art. 1, comma 2 - Sostituzione degli allegati

È suggerita la seguente formulazione: «L’Allegato 1 e la annessa “Tabella numerica riepilogativa” al decreto del Presidente della regione 5 aprile 2022, n. 9, sono sostituiti dall’Allegato 1 e dall’annessa “Tabella numerica riepilogativa” allegate al presente decreto».

Art. 2 - Entrata in vigore

È suggerita la formulazione: «Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana».

Allegato - Dipartimento affari extraregionali

Deve essere verificata la correttezza dell’espressione «internalizzazione» con riferimento ai rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni.

Tecnica redazionale

Sono suggerite anche le modifiche formali proposte dall’Ufficio legislativo e legale, al fine di migliorare la qualità redazionale e la coerenza tecnica del testo.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. 15 maggio 2000, n. 10

    L’organizzazione amministrativa della Regione si articola nelle strutture di massima dimensione, nelle strutture di dimensione intermedia denominate aree e servizi, nelle unità operative di base e negli uffici semplici.

    La disposizione individua le tipologie di strutture operative regionali oggetto della rimodulazione.

  • art. 11, comma 2, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20

    Per l’individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei Dipartimenti regionali è previsto un decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato; il numero massimo complessivo delle aree e dei servizi è fissato in 600.

    La norma disciplina il procedimento di adozione del regolamento e impone l’acquisizione delle proposte degli Assessori competenti e il coinvolgimento dei dirigenti generali interessati.

  • art. 3, comma 2, l.r. 16 dicembre 2008, n. 19

    L’iter è esteso alla specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali e alla relativa articolazione delle strutture intermedie.

    La disposizione amplia l’ambito del procedimento previsto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003.

  • art. 10 l.r. 16 dicembre 2008, n. 19

    Principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità e adeguatezza.

    La rimodulazione organizzativa deve essere motivata e verificata alla luce di tali principi.

  • art. 49, comma 1, l.r. 7 maggio 2015, n. 9

    Riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento.

    La disposizione costituisce uno dei vincoli legislativi di riduzione e razionalizzazione delle strutture dirigenziali.

  • art. 13, comma 3, l.r. 17 marzo 2016, n. 3

    Accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali con cadenza biennale per il quadriennio 2017-2020, mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

    È la fonte richiamata per l’adozione del regolamento vigente del 2022 e deve essere citata nel nuovo schema.

  • art. 10, comma 1, l.r. 15 aprile 2021, n. 9

    Per il triennio 2022-2024 è prevista, tra l’altro, la riduzione annuale della dotazione organica del personale dirigenziale del 70 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente.

    La disposizione concorre a delineare il quadro dei vincoli di riduzione della dotazione e delle strutture dirigenziali.

  • art. 57 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato quale base normativa del Comitato unico di garanzia, il cui parere è stato acquisito nell’istruttoria.

  • d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    È richiamato, in ambito statale, quale riferimento per escludere l’AIR dagli interventi di riorganizzazione e riordino degli uffici.

  • decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9

    È il regolamento vigente di cui lo schema propone la modifica mediante sostituzione dell’Allegato 1 e della Tabella numerica riepilogativa.

  • decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12

    È richiamato quale precedente regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi.

Massime di principio

  • Quando un regolamento regionale rimodula strutture intermedie e unità operative dei Dipartimenti, deve rispettare la procedura legislativamente prevista, comprensiva della proposta degli Assessori competenti, della deliberazione della Giunta regionale e dell’acquisizione del parere o dell’interlocuzione con i dirigenti generali interessati.
  • La riduzione numerica complessiva delle strutture non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare la concreta distribuzione delle strutture risultanti, soprattutto quando una categoria di strutture aumenta nonostante la riduzione complessiva.
  • La relazione tecnico-finanziaria è necessaria quando una riorganizzazione regolamentare può incidere sulla spesa o sui risparmi imposti dalla legislazione vigente; in assenza di una diversa autorizzazione legislativa, i vincoli finanziari derivanti da precedenti leggi di riduzione della spesa limitano il potere regolamentare.
  • L’AIR può essere esclusa per gli interventi aventi esclusivamente a oggetto la riorganizzazione e il riordino degli uffici dell’amministrazione, ferma la necessità di una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria adeguata.
  • Nel modificare un regolamento mediante sostituzione di allegati, il nuovo atto deve indicare con precisione la fonte del regolamento modificato, chiarire quali parti restano in vigore e utilizzare formule normative coerenti con la tecnica di novella.
  • Quando l’istruttoria non consente di valutare compiutamente la conformità dello schema ai principi organizzativi e ai vincoli finanziari applicabili, il parere consultivo può essere sospeso con richiesta di integrazioni istruttorie prima dell’espressione definitiva.

Schema di regolamento sulla rimodulazione dei Dipartimenti regionali

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esamina, su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria generale, lo schema di decreto presidenziale recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Lo schema modifica il regolamento del 5 aprile 2022, n. 9, sostituendone l’Allegato 1 e la Tabella numerica riepilogativa.

Finalità e contenuto dello schema

L’intervento mira a rimodulare l’articolazione e i compiti delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei Dipartimenti regionali, in un’ottica di riduzione e razionalizzazione degli assetti organizzativi.

Le strutture complessive passano da 834 a 562, con una riduzione di 272 postazioni. In particolare, le unità operative di base diminuiscono da 376 a 94, le aree aumentano da 87 a 98 e i servizi passano da 371 a 370. La riduzione interessa soprattutto le strutture periferiche, tenendo conto delle esigenze territoriali.

Lo schema è composto da un preambolo, due articoli e un allegato. L’articolo 1 individua l’oggetto e dispone la sostituzione dell’Allegato 1 e della tabella allegate al regolamento vigente. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Istruttoria svolta dall’amministrazione

La proposta è stata preceduta da un’articolata istruttoria ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003. Sono state acquisite le proposte dei Dipartimenti e degli Assessori competenti, le deliberazioni di apprezzamento della Giunta regionale, il parere dell’Ufficio legislativo e legale, il parere favorevole del Comitato unico di garanzia e le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

A seguito delle osservazioni emerse nell’audizione del 26 gennaio 2026, sono stati riformulati alcuni funzionigrammi. È stata inoltre inserita una linea di attività relativa agli adempimenti di contabilità economico-patrimoniale e al recepimento della disciplina ACCRUAL.

Quadro normativo e vincoli applicabili

L’art. 4 della legge regionale n. 10 del 2000 individua le strutture operative regionali nelle strutture di massima dimensione, nelle aree e nei servizi, nelle unità operative di base e negli uffici semplici.

L’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003 stabilisce il procedimento per l’individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base: decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentito il dirigente generale interessato. La disposizione fissa inoltre in 600 il numero massimo complessivo delle aree e dei servizi.

L’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008 estende tale procedimento alla specificazione delle materie attribuite ai Dipartimenti e alla relativa articolazione delle strutture intermedie. La rimodulazione deve rispettare anche i principi dell’art. 10 della medesima legge regionale: completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell’amministrazione, omogeneità e adeguatezza.

Rilevano inoltre i vincoli di riduzione previsti dall’art. 49 della legge regionale n. 9 del 2015, dall’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2016 e dall’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2021.

Rilievi sull’istruttoria e sull’impatto finanziario

Il Collegio ha rilevato che la documentazione non contiene una relazione illustrativa capace di spiegare la proposta normativa e la sua conformità ai principi organizzativi dell’art. 10 della legge regionale n. 19 del 2008. Deve essere motivato anche l’incremento di undici aree, nonostante la riduzione complessiva delle strutture.

Manca inoltre la relazione tecnico-finanziaria. Tale documento è necessario per valutare l’impatto economico e finanziario della rimodulazione rispetto all’assetto vigente, soprattutto considerando che la legislazione regionale precedente ha imposto riduzioni delle strutture e della spesa. Secondo il Collegio, i risparmi derivanti da tali obblighi costituiscono, in assenza di una diversa autorizzazione legislativa, un limite all’esercizio del potere regolamentare.

Il Collegio ha invece escluso la necessità dell’AIR, poiché l’intervento riguarda la riorganizzazione e il riordino degli uffici regionali, fattispecie riconducibile alle ipotesi di esclusione previste in ambito statale dal d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Rilievi sulla procedura di adozione

Nelle premesse dello schema non sono richiamate le proposte degli Assessori competenti, richieste dall’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2003. Tali proposte non risultano neppure allegate alla documentazione trasmessa. Il Collegio ha quindi chiesto che siano acquisite nell’ambito dell’integrazione istruttoria.

Rilievi di tecnica normativa

Il Collegio ha chiesto di uniformare le modalità di citazione delle fonti, completando i titoli degli atti e sopprimendo la formula generica «e successive modifiche e integrazioni».

Deve essere inserito il riferimento all’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2016, fonte del regolamento vigente del 2022. Deve inoltre essere valutato l’adeguamento del titolo del regolamento vigente, che richiama tale disposizione.

Per l’articolo 1, comma 2, è stata suggerita una formulazione che chiarisce la sostituzione dell’Allegato 1 e della Tabella numerica riepilogativa del regolamento del 2022. Per l’articolo 2 è stata proposta la formula secondo cui il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

È stata infine richiesta la verifica della parola «internalizzazione» nella sezione dell’Allegato relativa al Dipartimento affari extraregionali e sono state suggerite le ulteriori modifiche formali indicate dall’Ufficio legislativo e legale.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa non ha espresso il parere definitivo. Ha disposto che l’Ufficio legislativo e legale acquisisca dalla Presidenza proponente le integrazioni istruttorie indicate, in particolare la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria e la documentazione relativa alle proposte degli Assessori competenti. Per effetto di tali adempimenti, l’espressione del parere definitivo sullo schema di regolamento è stata sospesa.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoRiordino e organizzazione della PA
RamiFonti e atti normativiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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