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Parere

Parere n. 142/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Maria Rosa Badami, contro il Comune di Misilmeri, per l'annullamento: - della graduatoria relativa all’avviso di selezione per la progressione tra aree diverse, dall’area operatori a quella di esperti, pubblicata in via provvisoria in data 8 marzo 2024 sull’albo pretorio del Comune di Misilmeri e divenuta definitiva il 20 giugno 2024; - dei verbali n. 1 del 19 febbraio 2024, n. 2 del 26 febbraio 2024, n. 3 del 28 febbraio 2024, n. 4 del 4 marzo 2024 e n. 5 del 6 marzo 2024; - della determina r.g. n. 785 del 20 giugno 2024, con la quale il Comune di Misilmeri ha preso atto della graduatoria definitiva del concorso a n. 20 posti di collaboratore amministrativo mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 13 CCNL 16 novembre 2022; - di tutti i verbali e di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, emessi dal Comune di Misilmeri nella procedura di progressione indicata nell’avviso e occorrendo anche dell’avviso di selezione per la progressione tra aree diverse pubblicato dal Comune di Misilmeri.

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento della graduatoria e degli atti della procedura di progressione verticale per 20 posti di collaboratore amministrativo, ai sensi dell’art. 13 CCNL 16 novembre 2022.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Comune di Misilmeri per la progressione tra aree diverse, dall’area degli operatori a quella degli esperti, ma non è stata inclusa nella graduatoria provvisoria pubblicata l’8 marzo 2024 e poi divenuta definitiva il 20 giugno 2024. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 165/2001, del regolamento comunale sulle progressioni verticali e dell’avviso di selezione, contestando l’erronea e non equa valutazione dei titoli, in particolare il mancato riconoscimento di mansioni superiori che assume esserle state attribuite mediante una disposizione di servizio del 25 ottobre 2023 e una determinazione del 29 maggio 2023. Ha inoltre denunciato arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché disparità di trattamento. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell’avviso, in parte qua, per violazione del regolamento comunale, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. Il Collegio ha rilevato che le copie degli atti relativi all’asserita attribuzione delle mansioni superiori, trasmesse dal Comune, risultano incomplete e che tale documentazione è necessaria per l’esame del merito.

Il parere

Il Collegio non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria, demandando all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana l’acquisizione delle copie integrali della disposizione di servizio prot. n. 32289 del 25 ottobre 2023 e della determinazione del responsabile dell’area 4 n. 14 del 29 maggio 2023, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. L’acquisizione è stata ritenuta necessaria per verificare la fondatezza della censura relativa al mancato riconoscimento delle mansioni superiori e, più in generale, per poter procedere all’esame di merito del ricorso.

Osservazioni

Integrazione istruttoria - Mansioni superiori

Le copie della disposizione di servizio prot. n. 32289 del 25 ottobre 2023 e della determinazione del responsabile dell’area 4 n. 14 del 29 maggio 2023, prodotte dal Comune, risultano incomplete. Devono essere acquisite le copie integrali degli atti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, poiché la documentazione è necessaria per esaminare nel merito la censura relativa al mancato riconoscimento delle mansioni superiori.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del sistema delle progressioni verticali, come modificata dal d.l. n. 80 del 2021.

  • art. 13 CCNL 16 novembre 2022

    È richiamato quale fondamento contrattuale della procedura di progressione verticale oggetto del ricorso.

  • d.lgs. 165/2001

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla disciplina della procedura e alla valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione trasmessa dall’amministrazione è incompleta su un fatto decisivo per l’esame delle censure, il Collegio può disporre un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi sul merito.
  • La verifica del mancato riconoscimento di titoli o esperienze professionali in una procedura di progressione verticale richiede l’acquisizione integrale degli atti amministrativi invocati dal ricorrente come prova dell’attribuzione delle mansioni o delle esperienze valutabili.
  • L’integrazione istruttoria disposta in sede consultiva non implica una decisione sulla fondatezza del ricorso, ma è finalizzata a rendere possibile un successivo esame completo delle questioni dedotte.

Ricorso sulla progressione verticale del Comune di Misilmeri

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Sezioni riunite, ha esaminato in sede consultiva un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una dipendente del Comune di Misilmeri contro la graduatoria e gli atti della procedura di progressione tra aree diverse, dall’area degli operatori a quella degli esperti.

Premesse e oggetto della procedura

La procedura, indetta per l’anno 2023 e conforme al piano di assunzione 2023-2025, era riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune inquadrati nell’area immediatamente inferiore. Tra i posti disponibili figuravano 20 posti di collaboratore amministrativo, area degli operatori, con rapporto part-time all’88,88 per cento.

La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione e documentato i titoli posseduti. La graduatoria provvisoria, pubblicata l’8 marzo 2024, non la includeva; la graduatoria è stata poi resa definitiva il 20 giugno 2024. Il ricorso è diretto contro la graduatoria, i verbali della commissione, la determina comunale di presa d’atto della graduatoria definitiva e, occorrendo, l’avviso di selezione e gli ulteriori atti della procedura.

Motivi dedotti

La ricorrente ha contestato:

  • la violazione e l’errata applicazione del d.lgs. n. 165/2001, del regolamento comunale sulle progressioni verticali e dell’avviso di selezione;
  • l’erronea e non equa valutazione dei titoli presentati;
  • il mancato riconoscimento di mansioni superiori che assume esserle state attribuite con una disposizione di servizio del 25 ottobre 2023 e con una determinazione del 29 maggio 2023;
  • l’arbitrarietà, l’irragionevolezza, l’illogicità, la superficialità e l’approssimazione dei criteri di valutazione;
  • il difetto e la contraddittorietà della motivazione e la disparità di trattamento;
  • la nullità dell’avviso, in parte qua, per violazione del regolamento comunale, eccesso di potere e ingiustizia manifesta.

Valutazioni del Collegio

Il Collegio ha richiamato il sistema delle progressioni verticali delineato dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 80/2021. Ai fini dell’esame della censura relativa alle mansioni superiori, ha rilevato che gli atti prodotti dalla ricorrente e trasmessi dal Comune risultavano incompleti.

La documentazione mancante riguarda in particolare la disposizione di servizio prot. n. 32289 del 25 ottobre 2023 e la determinazione del responsabile dell’area 4 n. 14 del 29 maggio 2023. Poiché tali atti possono essere decisivi per stabilire se le mansioni superiori siano state effettivamente attribuite e se dovessero essere considerate nella valutazione dei titoli, il Collegio ha ritenuto necessario acquisirne le copie integrali.

Esito interlocutorio e adempimenti istruttori

Il parere non definisce il ricorso nel merito. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è stato incaricato di acquisire la documentazione completa entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.

La pronuncia ha quindi natura interlocutoria: il Collegio si è riservato l’esame delle censure dopo il completamento dell’istruttoria, senza esprimere per il momento una valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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