Cassazione Civile, Sentenza n. 31641/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa aveva trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, un "contributo di solidarietà" sulle pensioni erogate dal 2009 al 2013. Il pensionato contestava la legittimità di tali trattenute e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda del pensionato riconoscendo l'illegittimità delle trattenute e dichiarando non prescritta l'azione di restituzione poiché soggetta al termine decennale (la Cassa ha impugnato in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che si sarebbe dovuto applicare il termine quinquennale previsto per i ratei pensionistici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Cassa. Ha confermato il principio consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre unilateralmente un "contributo di solidarietà" sui trattamenti già determinati, perché si tratta di un prelievo patrimoniale la cui introduzione è riservata al legislatore. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che le somme contestate non costituiscono riliquidazione del trattamento pensionistico ma credito consequenziale per indebito trattenuto; essendo tale differenza non "liquida e pagabile" (poiché il pensionato percepiva i ratei decurtati contestati), si applica il termine ordinario decennale e non il quinquennale. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la Cassa condannata alle spese e riconosciuti i compensi all'avv. Anna Brizzi.
Norme richiamate
Usata per qualificare la natura dell'ente previdenziale privatizzato e delimitare i poteri delle Casse: non autorizza le Casse ad imporre prelievi patrimoniali estranei ai criteri di determinazione della pensione
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
Richiamato nella contestazione della legittimità della delibera interna che istituiva il contributo di solidarietà; il giudice ritiene che regolamenti interni non possano introdurre prelievi aventi natura patrimoniale riservata al legislatore
Delibera
delibera del 28.10.2008 (n. 4 del 2008)
Atto impugnato che aveva introdotto la trattenuta; la Corte considera tale atto incompatibile con i limiti della potestà delle Casse
Richiamata nel contesto normativo sulla previdenza, come riferimento alle norme che disciplinano la materia pensionistica; comunque non sufficiente a legittimare il prelievo in oggetto
La Corte costituzionale e la giurisprudenza sono state richiamate per distinguere prelievi disposti dalla legge (che possono essere patrimoniali) da atti delle Casse: la legge può imporre prelievi, una Cassa non
Articoli della Costituzione
Richiamati a supporto dei principi di uguaglianza e tutela previdenziale; la disciplina costituzionale non autorizza le Casse privatizzate a effettuare prelievi patrimoniali non legislativamente previsti
Art. 2946 (prescrizione ordinaria decennale) applicato alla restituzione delle somme indebitamente trattenute; art. 2948 (quinquennale) richiede che il credito sia "liquido ed esigibile" per poter operare: la Corte ha ritenuto che nel caso in cui l'importo sia contestato e non pagabile, si applica il termine decennale
R.D.L. n. 1827 del 1935
Norma storica richiamata insieme all'art. 2948 per la disciplina della prescrizione dei crediti nella materia pensionistica; richiede la liquidità ed esigibilità per l'applicazione del termine breve
Prevede, in alcuni casi di riliquidazione, il termine quinquennale per i ratei arretrati; la Corte ha però interpretato che tale norma non opera nel caso di somme conseguenti ad indebito trattenuto non riconducibile a riliquidazione
Massime di principio
- Le Casse previdenziali privatizzate non possono, tramite regolamenti o delibere interne, imporre prelievi patrimoniali sui trattamenti già determinati; tali prelievi rientrano nella categoria delle "prestazioni patrimoniali" la cui introduzione è riservata al legislatore.
- Quando un contributo o una trattenuta non incide sul criterio di calcolo della pensione ma si presenta come un prelievo separato, esso è illegittimo se non previsto da legge.
- La prescrizione dell'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute è, di regola, decennale (art. 2946 c.c.) se la somma richiesta non è "liquida e pagabile" per il titolare, cioè quando il diritto al maggiore importo è in contestazione.
- Il termine quinquennale (art. 2948 c.c. e art. 47-bis DPR 639/1970) si applica solo se il credito è effettivamente "liquido ed esigibile" o quando si tratta di riliquidazioni e ratei effettivamente messi a disposizione del pensionato.
- Nelle controversie previdenziali va distintamente valutato se la questione riguarda la determinazione del trattamento (riliquidazione) oppure un prelievo estraneo al calcolo: la qualifica influenza la prescrizione e la legittimità dell'atto.
- Intervenire giudizialmente per la restituzione di trattenute indebite è efficace anche a distanza di anni se sussiste che l'importo non era pagabile al momento (conseguendo l'applicazione della prescrizione decennale).
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