Cassazione Civile, Sentenza n. 31642/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa aveva trattenuto, a titolo di "contributo di solidarietà", somme sulle pensioni del controparte relative al periodo 2009-2016. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute ritenendole illegittime. In primo e secondo grado il giudice ha dato ragione al pensionato, ritenendo illegittime le trattenute e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la illegittimità della decisione sulla natura e legittimità del contributo, la corretta applicazione dei termini di prescrizione (sostenendo dovesse operare il termine quinquennale) e la decorrenza degli interessi legali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite delibere interne, un "contributo di solidarietà" sui trattamenti già determinati: tale prelievo è riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali la cui imposizione è riservata al legislatore e quindi non può essere introdotto autonomamente dalla Cassa. Quanto alla prescrizione, la Corte ha stabilito che, quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico e il titolare ha percepito solo i ratei decurtati, la differenza non è "liquida e esigibile"; pertanto non si applica il termine quinquennale ma il termine ordinario decennale per l'azione di restituzione. Sulla decorrenza degli interessi la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che ha riconosciuto gli interessi legali a decorrere dalla maturazione del diritto (ossia dalle singole trattenute) fino al pagamento. La Cassa è stata condannata alle spese di giudizio; liquidati compensi e spese come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Indica la disciplina delle casse previdenziali privatizzate; la Corte interpreta che tali enti non possono introdurre con propri atti misure che costituiscono prelievi patrimoniali sui pensionati, se non previste dal legislatore
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa (2008), art. 22
Richiamato come fonte interna che la Cassa aveva usato per disporre il contributo; la Corte ritiene tali atti incompatibili con i limiti normativi perché introducono un prelievo non riconducibile ai criteri di determinazione della pensione
Richiamata in relazione alla materia del prelievo; la Corte richiama la giurisprudenza e la Consulta che hanno qualificato analoghi prelievi come prestazioni patrimoniali la cui imposizione è riservata alla legge
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis
Prevede la prescrizione quinquennale per ratei arretrati di pensione in particolari ipotesi; la Corte interpreta che l'art.47-bis e, in generale, il termine quinquennale sono applicabili solo se il credito è liquido ed esigibile
Termine ordinario decennale di prescrizione: la Corte conferma che si applica alle azioni di restituzione delle somme indebitamente trattenute quando il credito non è liquido/esigibile
Codice Civile, art. 2948, n. 4
Prevede termini abbreviati (tra cui il quinquennale) che possono applicarsi solo se sussiste la liquidità ed esigibilità del credito; la Corte ribadisce che non trova applicazione quando l'ammontare del trattamento è contestato
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
Norma storica richiamata in tema di prescrizione quinquennale per alcune obbligazioni pensionistiche; la Corte la interpreta unitariamente con l'art.2948 c.c., richiedendo comunque la liquidità ed esigibilità del credito
Costituzione, artt. 3, 23, 38
Richiamati i principi costituzionali: la Corte sottolinea che i prelievi patrimoniali rilevanti sugli individui (art.23) sono riservati al legislatore e che la disciplina previdenziale deve rispettare i principi di uguaglianza e tutela (artt.3 e 38)
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono, con delibere o regolamenti interni, imporre trattenute sui trattamenti pensionistici già determinati se tali trattenute costituiscono un prelievo patrimoniale: l'introduzione di misure di questo tipo spetta al legislatore.
- Il termine di prescrizione quinquennale per i ratei di pensione si applica solo quando il credito è "liquido e esigibile", ossia quando l'importo è posto a disposizione del pensionato e non è oggetto di contestazione; se l'ammontare è controverso e il pensionato ha percepito ratei decurtati, la differenza non è pagabile e l'azione è soggetta al termine decennale.
- Gli interessi legali sulle somme dovute per trattenute illegittime corrono dalla data di maturazione del diritto (data dei singoli prelievi) fino al pagamento effettivo, in quanto il credito previdenziale è ritenuto unitario con i suoi accessori.
- Nelle controversie previdenziali è fondamentale distinguere tra riliquidazione del trattamento (situazione in cui può essere applicabile una disciplina specifica) e richieste di restituzione per trattenute illegittime: la qualificazione giuridica influisce su termini di prescrizione e rimedi disponibili.
- Per chi agisce contro una trattenuta di enti privatizzati, risultano determinanti le motivazioni sulla liquidità/esigibilità del credito: occorre documentare se e quando l'importo contestato sia stato effettivamente reso disponibile al titolare.
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