Cassazione Civile, Sentenza n. 31685/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da Paolo Micalizzi alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2008. L'INPS contesta che la prescrizione quinquennale dovesse decorrere dal termine differito previsto dal d.P.C.m. 4 giugno 2009 (6 luglio 2009) e non dal 16 giugno 2009, e deduceva altresì la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito a causa della omissione della compilazione del quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi (richiamando l'art. 2941, n. 8 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al profilo del dies a quo della prescrizione: la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009 senza tener conto del differimento al 6 luglio 2009 stabilito dal d.P.C.m. 4 giugno 2009. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, quando è impugnata in appello la disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie prescrizionale (compresa la decorrenza del dies a quo) rimane sub iudice e può essere valutata d'ufficio in sede di legittimità sulla base degli elementi acquisiti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo dell'individuazione del dies a quo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la prescrizione alla luce dei principi indicati; gli ulteriori profili dedotti sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2934 cod. civ.
Definisce la prescrizione come conseguenza dell'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; la Corte lo richiama per affermare che la determinazione del termine è una quaestio iuris che il giudice deve valutare d'ufficio.
art. 2935 cod. civ.
Richiamato tra le norme contestate dall'INPS in relazione alla prescrizione; la sentenza valorizza la funzione di tali disposizioni nella definizione del regime prescrizionale.
art. 2941, n. 8 cod. civ.
Norma che riguarda l'interruzione della prescrizione per dolo (occultamento doloso del diritto). L'INPS deduceva sospensione/interruzione per doloso occultamento del debito connesso alla omissione del quadro RR; la Corte richiama il tema ma decide preliminarmente sul dies a quo.
art. 55 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito, legge 6 aprile 1936, n. 1155)
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
Stabilisce che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati; la Corte lo usa per collegare la prescrizione alla scadenza del termine di versamento.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»
Ancorando i termini di versamento dei contributi a quelli della dichiarazione dei redditi, la disposizione consente che eventuali differimenti dei termini fiscali incidano sulla decorrenza della prescrizione contributiva.
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere, con decreto, di modificare termini per adempimenti tributari e contributivi, fondamento normativo dei d.P.C.m. che differiscono i termini.
d.P.C.m. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1
I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... entro il 16 giugno 2009 ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il decreto ha differito il termine ordinario di versamento al 6 luglio 2009 (con regime agevolato fino al 6/7) e tale differimento è regolamentare ma ancorato alla fonte primaria (art. 12, comma 5 d.lgs. 241/1997); la Corte afferma che il differimento opera oggettivamente per tutti i contribuenti che svolgono attività riconducibili agli studi di settore, e quindi modifica il dies a quo della prescrizione.
art. 2, co. 26 e ss. L. n. 335/1995 (Gestione separata)
Individua la Gestione separata INPS e la base normativa del credito contributivo; la sentenza riguarda i contributi dovuti a tale gestione.
art. 18, co. 12 del d.l. n. 98/2011 conv. con mod. in l. n. 111/2011
Norma richiamata nelle censure dall'INPS tra le fonti rilevanti per la disciplina contributiva e dei termini; citata in contestazione della decisione di merito.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui i contributi erano dovuti in base ai termini di versamento fissati dalla normativa (non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi).
- I d.P.C.m. che differiscono termini di pagamento, adottati in forza dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997, incidono sul dies a quo della prescrizione e operano in via oggettiva per i contribuenti cui si riferiscono (es.: attività per le quali esistono studi di settore), indipendentemente dall'effettiva emersione fiscale del reddito.
- Quando il ricorso impugna la disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione, l'intera fattispecie prescrizionale (compresa la decorrenza del dies a quo) rimane sotto esame e può essere valutata d'ufficio dal giudice di legittimità sulla base degli elementi processuali acquisiti.
- La rilevabilità d'ufficio di questioni giuridiche relative alla prescrizione è compatibile con i principi del contraddittorio: la parte deve comunque allegare fatti rilevanti, ma il giudice può riqualificare la fattispecie ai fini della prescrizione se la determinazione del dies a quo è una quaestio iuris.
- La semplice omissione della compilazione di parti della dichiarazione (es.: quadro RR) non determina automaticamente la sospensione della prescrizione per doloso occultamento; occorre valutare in concreto l'idoneità degli atti o delle omissioni a integrare l'elemento soggettivo e oggettivo del dolo.
- In sede di impugnazione, il giudicato interno si forma sulla 'unità minima di decisione' (fatto, norma ed effetto): la mancata impugnazione di singoli passaggi non impedisce la revisione del complesso della statuizione prescrizionale quando quest'ultima sia stata oggetto di censura.
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