Adunanza plenaria n. 8/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione P
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano (Sezione Seconda), n. 793/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Lombardia - Milano che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda di ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e dei giustificativi prodotti nella verifica dell'anomalia
Esito
La controversia
La seconda classificata ha impugnato l'ordinanza del TAR deducendo error in iudicando, contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 36, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, ha sostenuto che la stazione appaltante non le aveva trasmesso la comunicazione di aggiudicazione prevista dall'art. 36 e che la mera ostensione, il 22 ottobre 2025, dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria in versione oscurata non le aveva consentito di conoscere le ragioni dell'oscuramento né l'effettiva decisione amministrativa sulla richiesta di secretazione. Ha quindi contestato l'applicazione del termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, ritenendo applicabile il rito ordinario dell'accesso ex art. 116 c.p.a. La stazione appaltante ha eccepito la tardività dell'appello, l'applicabilità del termine breve anche in caso di comunicazione incompleta o tardiva e, in subordine, la necessità di attendere il termine per la formazione del silenzio sull'accesso. L'aggiudicataria ha chiesto il rigetto e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'inammissibilità dell'istanza di accesso.
La decisione
L'Adunanza Plenaria ha esaminato i due quesiti rimessi dalla Sezione Terza ai sensi dell'art. 99 c.p.a. e ha enunciato due principi di diritto, senza definire nel merito l'appello. Ha stabilito che il rito super-accelerato e il termine di dieci giorni dell'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, in quanto disciplina eccezionale e derogatoria, si applicano soltanto quando la stazione appaltante abbia adempiuto contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione agli obblighi informativi e ostensivi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale, si riespande il rito ordinario dell'accesso previsto dall'art. 116 c.p.a., con il termine decadenziale ordinario di trenta giorni. Ha inoltre escluso che la mera pubblicazione dell'offerta tecnica, integralmente o parzialmente oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta di oscuramento dell'aggiudicataria, integri una decisione implicita idonea a far decorrere il termine breve. È necessaria una decisione specifica ed espressa, poiché la stazione appaltante deve svolgere un bilanciamento concreto tra diritto di accesso difensivo e segreti tecnici e commerciali, esternando l'esistenza, il contenuto e le ragioni della determinazione. La mera conoscenza materiale delle parti oscurate non consente di conoscere la portata e la motivazione dell'esercizio del potere e imporrebbe al concorrente un ricorso al buio, in contrasto con il diritto di difesa e con i principi di effettività della tutela. Gli atti sono stati restituiti alla Sezione remittente per ogni ulteriore statuizione, comprese la decisione sull'appello e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
le decisioni di cui al comma 3 [...] sono impugnate, ai sensi dell’articolo 116 cpa, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione
Il termine di dieci giorni e il rito super-accelerato si applicano solo nel caso tipico di contestuale adempimento degli obblighi informativi e ostensivi previsti dall'art. 36, inclusa l'esternazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento; la disposizione è eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Impongono la messa a disposizione digitale dell'offerta dell'aggiudicatario, degli atti della procedura e, per i concorrenti classificati nei primi cinque posti, delle rispettive offerte; tali obblighi costituiscono il presupposto conoscitivo del rito accelerato.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
nella comunicazione dell’aggiudicazione dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte
Richiede una decisione amministrativa specifica, espressa e riconoscibile sulle richieste di oscuramento, comprensiva delle ragioni del bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici e commerciali.
Si applica, con il termine ordinario di trenta giorni, quando l'amministrazione non abbia adempiuto sostanzialmente agli obblighi informativi dell'art. 36 d.lgs. 36/2023.
art. 36, comma 8, d.lgs. 36/2023
Estende le regole procedurali del rito speciale anche ai giudizi di appello, senza modificare i presupposti sostanziali necessari per l'applicazione del rito.
art. 36, comma 9, d.lgs. 36/2023
Collega il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e delle altre offerte alla comunicazione dell'aggiudicazione, nel sistema coordinato di trasparenza e tutela giurisdizionale delineato dal codice.
art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023
Rileva per le richieste di oscuramento motivate e comprovate dall'esistenza di segreti tecnici e commerciali; la richiesta dell'operatore non sostituisce la decisione discrezionale della stazione appaltante.
Coordina la decorrenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione con la ricezione della comunicazione prevista dal codice dei contratti o con la messa a disposizione degli atti ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2.
Consente all'Adunanza Plenaria, dopo l'enunciazione del principio di diritto, di restituire gli atti alla Sezione rimettente per le ulteriori statuizioni.
art. 14 delle preleggi
Esclude l'applicazione analogica delle disposizioni eccezionali, tra cui quelle che introducono termini decadenziali brevi e limitazioni al diritto di azione.
La decorrenza del termine di impugnazione presuppone la piena conoscenza dell'atto e degli elementi necessari per apprezzarne la portata lesiva.
art. 24 Cost.
Impone un'interpretazione del rito accelerato compatibile con l'effettività del diritto di difesa, evitando l'imposizione di ricorsi al buio.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Impone che la disciplina processuale assicuri un ricorso effettivo e non renda eccessivamente difficile la tutela contro le decisioni della stazione appaltante.
Massime di principio
- Il rito super-accelerato in materia di accesso alle offerte previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, quale disciplina eccezionale e derogatoria, si applica esclusivamente quando la stazione appaltante abbia contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione adempiuto agli obblighi informativi e ostensivi dei commi 1 e 2 e abbia dato atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento ai sensi del comma 3. In caso di inosservanza sostanziale, trova applicazione il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a.
- La mera pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario in forma integralmente o parzialmente oscurata, anche quando sia accompagnata dalla pubblicazione della richiesta di secretazione, non integra una decisione implicita della stazione appaltante idonea a far decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
- Per attivare il rito super-accelerato è necessaria una decisione specifica, espressa e riconoscibile sulla richiesta di oscuramento, adottata all'esito di un concreto bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali; la decisione deve consentire di comprendere quali parti siano state oscurate, sulla base di quale richiesta e per quali ragioni.
- Le disposizioni che introducono termini decadenziali brevi e limitazioni al diritto di azione devono essere interpretate tassativamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie nelle quali l'inadempimento informativo dell'amministrazione abbia impedito al concorrente di conoscere compiutamente la portata lesiva della decisione.
- Il termine abbreviato di impugnazione è giustificato soltanto da un quadro conoscitivo pieno, tempestivo e sufficientemente definito; non può decorrere dalla mera conoscenza materiale di un oscuramento quando il concorrente non conosca l'esistenza, il contenuto e le ragioni della decisione amministrativa che lo ha disposto.
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