Cassazione Penale, Ordinanza n. 18232/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: 1) l'errata applicazione dell'art. 337 c.p., sostenendo che il ricorrente si sarebbe limitato a darsi alla fuga a bordo del proprio ciclomotore; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e, in sostanza, miravano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e delle valutazioni di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La censura difensiva mirava a escludere la corretta sussunzione del fatto nella resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta si sarebbe limitata alla fuga su ciclomotore; la Corte non entra nel merito della norma, ma reputa la doglianza inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure, anche se formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvevano in una richiesta di nuovo esame di merito non consentito in cassazione.
In applicazione della norma sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio; censure che mirano a un nuovo esame delle prove sono inammissibili.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, quando si risolva in una mera sollecitazione a una nuova valutazione discrezionale del giudice di merito, non è scrutinabile in cassazione se non nei limiti di una effettiva violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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