Cassazione Penale, Sentenza n. 34958/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la statuizione della Corte d'appello di Catanzaro che, confermando l'assoluzione per insussistenza del fatto di Carchidi (e dell'altra imputata Gambaro Simona) dal reato di diffamazione a seguito della pubblicazione di un articolo anonimo sul quotidiano on line "Iacchitè.It", aveva comunque disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti private "in considerazione della natura delle frasi pubblicate". Carchidi ha dedotto la nullità per mancata e insufficiente motivazione in relazione alla compensazione delle spese, sostenendo che la motivazione generica non indica i criteri e le circostanze che giustificano la deroga al principio della soccombenza, considerato l'accertamento dell'insussistenza del fatto e il totale rigetto della domanda civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese tra il ricorrente e la parte civile, ritenendo la motivazione generica e insufficiente rispetto all'onere di indicare gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione. Ha quindi disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Restano confermate le statuizioni di merito sull'assoluzione e sul rigetto della domanda civile.
Norme richiamate
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che, se il giudizio penale si conclude con l'assoluzione dell'imputato (salvo difetto di imputabilità) o con il rigetto della domanda risarcitoria, il giudice, se richiesto, condanni la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato; tuttavia consente la compensazione delle spese tra le parti solo per "giustificati motivi", che devono essere intesi come ragioni gravi ed eccezionali e quindi richiedere una motivazione congrua e precisa.
Stabilisce il criterio della soccombenza per la regolazione delle spese processuali nelle controversie civili; applicato all'azione civile nel processo penale implica che, in linea di principio, la parte soccombente debba essere condannata al pagamento delle spese.
Regola la possibilità di compensazione parziale o integrale delle spese in ambito civile; letta in combinazione con l'art. 541 c.p.p., impone che i motivi per la compensazione siano "gravi ed eccezionali" e che la decisione sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La compensazione delle spese nell'ambito dell'azione civile inserita nel processo penale è una misura eccezionale: richiede motivazioni specifiche, congrue e riferite a circostanze "gravi ed eccezionali" che giustifichino la deroga al principio della soccombenza.
- Se l'imputato ottiene l'assoluzione per insussistenza del fatto e la domanda civile è del tutto rigettata, l'imputato ha diritto alla rifusione delle spese se le ha richieste, salvo che il giudice indichi motivi gravemente e eccezionalmente giustificativi della compensazione.
- Una motivazione generica (es. richiamo alla "natura delle frasi pubblicate" senza spiegare come tale natura configuri motivo grave ed eccezionale) è insufficiente e determina l'annullamento della statuizione sulle spese.
- Non sono in genere sufficienti a giustificare la compensazione: la complessità della controversia, l'incertezza dell'esito o il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente; il giudice deve sempre articolare le ragioni concrete della scelta.
- In caso di insufficienza motivazionale sulla compensazione delle spese, la decisione può essere annullata dalla Cassazione e rinviata al giudice competente per nuova valutazione.
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