Ordinanza n. 1518/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. 9064 del 16/07/2025, notificata in data 22 luglio 2025, avente ad oggetto: “DINIEGO CONDONO EDILIZIO - pratica di condono n° 239 della Legge 724/1994, inoltrata in data 28/02/1995 prot. n. 1443”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ruotolo Paolo il 18/05/2026: a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 04/2026, prot. n. 2693 del 04/03/2026, notificata al sig. Ruotolo Paolo in data da verificare dalla relata di notifica, avente ad oggetto l’immobile sito in Lettere alla via Casa Ruotolo e censito al Catasto Fabbricati al foglio 14, particella 81, sub 1, e al foglio 14, particella 80, sub 8, con cui il Comune di Lettere ha ordinato di procedere entro novanta giorni dalla notifica alla demolizione delle opere edilizie abusive ivi descritte e al ripristino dello stato dei luoghi, riportando alla consistenza del foglio 14, particella 80, sub 3; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti di accertamento dell’inottemperanza, atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atti sanzionatori ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, atti di immissione in possesso e ogni ulteriore atto repressivo o esecutivo, ove adottato o adottando;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una pratica ai sensi della legge 724/1994 e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 04/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla pratica di condono edilizio n. 239, presentata ai sensi della legge 724/1994, chiedendo anche la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, riguardante opere edilizie abusive realizzate su immobili censiti catastalmente nel Comune di Lettere, nonché gli eventuali atti repressivi ed esecutivi conseguenti, inclusi l'accertamento dell'inottemperanza, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e le sanzioni previste dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della complessità e tecnicità delle questioni prospettate e dell'istanza istruttoria volta all'acquisizione della documentazione comunale, catastale e tecnica rilevante.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ordinanza di demolizione impugnata con motivi aggiunti, sospendendone l'efficacia. La misura è stata ritenuta giustificata dall'immediato periculum in mora derivante dalla perdurante efficacia dell'ordine ripristinatorio e dalle conseguenze automaticamente connesse al mancato tempestivo adempimento. Il Collegio non ha definito il fumus né deciso nel merito, ritenendo che la complessità e tecnicità delle questioni richiedessero un approfondimento nella fase di merito. Sono stati inoltre disposti, ai fini della decisione, incombenti istruttori a carico del Comune, che dovrà depositare entro novanta giorni l'intero fascicolo della pratica di condono, le planimetrie catastali originarie e successive, le schede catastali storiche e aggiornate, la relazione tecnica del 27 febbraio 2017 e gli atti relativi ai sopralluoghi del 2013, all'ordinanza n. 5/2014 e agli atti conseguenti. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento agli eventuali atti sanzionatori conseguenti all'inottemperanza all'ordine di demolizione; tali atti non risultano oggetto di una specifica decisione cautelare nel dispositivo.
Costituisce la disciplina normativa sulla base della quale è stata presentata la pratica di condono edilizio oggetto del diniego impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la complessità e la tecnicità delle questioni impediscono una definizione immediata del fumus, il giudice può rinviare l'approfondimento alla fase di merito, purché accerti un periculum in mora concreto e attuale.
- La perdurante efficacia di un'ordinanza di demolizione e le conseguenze automaticamente connesse al mancato tempestivo adempimento possono integrare un immediato periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'ordine ripristinatorio.
- Quando la documentazione necessaria per decidere è nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'acquisizione del fascicolo amministrativo, degli elaborati catastali, delle relazioni tecniche e degli atti di sopralluogo, anche già nella fase cautelare e ai fini della decisione di merito.
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