Cassazione Penale, Sentenza n. 17174/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Costantini ha chiesto la rideterminazione della pena irrogata con patteggiamento del 9/5/2023 (reato di rapina ex art. 628 c.p.) invocando l'applicazione dell'attenuante della lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte che non prevede la riduzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che il fatto non fosse di lieve entità: il ricorrente aveva sottratto undici bottiglie di vino minacciando il personale con un coltello a serramanico (lama 6 cm) e aveva poi colpito con calci e pugni gli agenti intervenuti. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, pur essendo possibile chiedere la rideterminazione della pena in executivis alla luce della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n.86/2024), il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato i parametri di gravità ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (estemporaneità, esiguità del valore sottratto, scarsità dell'offesa personale, assenza di profili organizzativi). Nel caso di specie la violenza e le minacce con arma, l'aggressione agli agenti e la sottrazione di undici bottiglie hanno reso la condotta non compatibile con la lieve entità; pertanto la richiesta di applicazione dell'attenuante è stata respinta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
«nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»
La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la parte che escludeva la possibilità di ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto di rapina risulti di lieve entità; ciò introduce una 'valvola di sicurezza' per fatti di scarsa offensività.
art. 444 cod. proc. pen. (accordo giudiziario / patteggiamento)
Lo strumento procedurale con cui era stata inflitta la pena (patteggiamento) e rispetto al quale il giudice dell'esecuzione può rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti del giudicato.
artt. 132 e 133 cod. pen. (quantificazione della pena e circostanze)
Parametri che il giudice deve utilizzare discrezionalmente per quantificare la pena e valutare le circostanze attenuanti/agggravanti; nella rideterminazione il giudice deve tenerne conto e motivare in base agli elementi accertati nel giudizio di cognizione.
Corte costituzionale, sent. n. 86/2024
la sentenza stessa ha evidenziato la necessità della previsione della lieve entità per evitare la violazione degli artt. 27 Cost. (1° e 3° comma) a fronte dell'attuale cornice edittale della rapina
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'art. 628 che escludeva la possibilità di applicare la riduzione per lieve entità, individuando indici valutativi (estemporaneità, scarsità dell'offesa, esiguità del valore, assenza di profili organizzativi).
Corte Cost., sent. n. 120/2022 (richiamata)
Richiamata come precedente che sottolinea la necessità della 'valvola di sicurezza' per reati con ampia variabilità fattuale e significativo minimo edittale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 42858/2014 Gatto; Sez.1 n.14861/2024 Alario; Sez.1 n.5973/2014 Ciriello; Sez. U n.42124/2024 Nafi)
Principi secondo cui, dopo una declaratoria di illegittimità che incide sulla commisurazione della pena, il condannato può chiedere la rideterminazione in executivis se la pena non è stata interamente eseguita; il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza dell'attenuante nei limiti del giudicato e dei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Dopo una dichiarazione di incostituzionalità che riguarda la commisurazione della pena (es. art. 628 c.p.), il condannato può chiedere la rideterminazione della pena al giudice dell'esecuzione mediante incidente di esecuzione, purché la pena non sia stata interamente eseguita.
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri discrezionali di valutazione ma deve attenersi agli elementi fattuali coperti dal giudicato e ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; non può sostituirsi al giudice di merito né rinnovare il giudizio oltre i limiti del processo di cognizione definitivo.
- Per il delitto di rapina la valutazione della lieve entità non dipende solo dal valore economico della refurtiva: devono essere considerate anche la gravità della violenza o della minaccia e le lesioni o il turbamento arrecati alla libertà e all'integrità della vittima; la lieve entità è riservata a casi di lesività complessiva davvero minima.
- L'uso di un'arma (anche corta), le minacce e le aggressioni agli operatori di polizia sono indici fortemente ostativi all'applicazione dell'attenuante della lieve entità.
- Gli indici favorevoli all'attenuante comprendono l'estemporaneità della condotta, la scarsità dell'offesa personale, l'esiguità del valore sottratto e l'assenza di profili organizzativi: la presenza di più elementi contrari prevale nella valutazione complessiva.
- Se si ritiene che nel caso concreto permangano dubbi rilevanti sulla coerenza della motivazione, l'unica strada è proporre impugnazione nei limiti consentiti o, se procedibile, far valere nuovi elementi istruttori che rientrino nei limiti del giudicato.
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