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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24323/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società stabilita in altro Stato membro aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta in Italia per l’anno d’imposta 2011 ai sensi dell’art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972. Il diniego era stato annullato in appello dalla CTR, che aveva ritenuto irrilevante la mancata identificazione in Italia o la mancata nomina di un प्रतिनिधante fiscale, valorizzando il principio di neutralità dell’IVA e il fatto che i beni acquistati in Italia erano stati successivamente ceduti/esportati fuori dal territorio italiano, come risultante dai documenti doganali. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la successiva esportazione dei beni avrebbe impedito l’uso della procedura di rimborso e imposto invece identificazione o rappresentante fiscale; 2) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, contestando il richiamo al principio di neutralità e affermando che il mancato rimborso dipendeva da una scelta del contribuente; 3) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che l’Amministrazione non si era pronunciata sul merito della spettanza ma aveva solo indicato la necessità di seguire la diversa procedura ordinaria di rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 38-bis2, letto in conformità alla direttiva 2008/9/CE e alla direttiva 2006/112/CE, esclude il rimborso solo se il soggetto non residente ha stabile organizzazione nello Stato membro di rimborso o ha effettuato operazioni attive nello stesso, salvo le eccezioni previste; tra queste rientrano anche le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione, sicché la circostanza accertata dalla CTR non era ostativa al rimborso. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, osservando che essi muovevano dalla premessa errata secondo cui, nel caso concreto, sarebbe stata necessaria l’identificazione in Italia o la nomina di un rappresentante fiscale per ottenere il rimborso. Tale procedura non era pertinente, perché sussistevano i presupposti per il rimborso in favore del soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, in coerenza con il principio di neutralità dell’IVA. La società resistente è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo e del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del terzo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 38-bis2, d.P.R. n. 633/1972

    I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi... Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'art. 74-septies

    La norma riconosce il diritto al rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, ma lo esclude solo in presenza di stabile organizzazione in Italia o di operazioni attive in Italia, salvo le specifiche eccezioni previste, da leggere in coerenza con il diritto unionale.

  • art. 19, d.P.R. n. 633/1972

    È evocato dalla ricorrente per contestare il richiamo al principio di neutralità, ma la Corte non ne ricava una preclusione al rimborso nel caso concreto.

  • Direttiva 2008/9/CE

    Costituisce la base unionale della disciplina del rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma stabiliti in altro Stato membro.

  • art. 3, Direttiva 2008/9/CE

    Subordina il rimborso alla mancanza, nel periodo di riferimento, della sede dell’attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro di rimborso e alla mancata effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel medesimo Stato, salvo eccezioni.

  • art. 146, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità

    Le cessioni di beni trasportati fuori dell’Unione non costituiscono operazioni ostative al rimborso nel sistema applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, la presenza di una stabile organizzazione nello Stato o lo svolgimento di operazioni attive nello stesso costituiscono, in linea generale, cause ostative al rimborso, salvo le eccezioni espressamente previste dalla disciplina interna e unionale.
  • Le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione non possono essere considerate operazioni idonee a escludere il diritto al rimborso IVA previsto per il soggetto non residente.
  • La disciplina nazionale sul rimborso IVA va interpretata conformemente alla direttiva 2008/9/CE e alla direttiva 2006/112/CE, in funzione del principio di neutralità dell’IVA.
  • Non può negarsi il rimborso facendo leva su un adempimento formale ritenuto astrattamente alternativo, se nel caso concreto risultano integrati i presupposti sostanziali per il rimborso previsti dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaOnere della prova

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