Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11171/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore Avv. Ettore Cesano, impugnava l'ordinanza di sostituzione della custodia carceraria con arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) deducendo la perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini processuali. Sosteneva che gli atti erano pervenuti il 22/08/2025 e che, per effetto della mancata sospensione feriale nei procedimenti di criminalità organizzata (essendo nel capo 4 della rubrica contestato il delitto associativo), l'ultimo giorno utile per la decisione cadeva nell'udienza camerale dell'8/09/2025; quindi qualsiasi provvedimento successivo (depositato il 10/09/2025) sarebbe inefficace. La difesa richiamava le pronunce delle Sezioni Unite (Petrarca e Donadio) sulla sospensione feriale e sulla qualificazione del procedimento come 'criminalità organizzata'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse fissato l'udienza camerale tenendo conto della sospensione dei termini feriali, avendo evidentemente considerato che al prevenuto non era contestato il delitto associativo nella misura che impedisca la sospensione. L'udienza era fissata per l'8/09/2025 per rispettare i termini dilatori di notifica e, non essendo la questione stata eccepita dalla difesa in quella sede, la Corte ha ritenuto che il Tribunale potesse depositare la decisione il 10/09/2025, nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis disp. att. c.p.p.

    Riferita alla sospensione feriale dei termini processuali; la questione è se la sospensione debba operare anche nei procedimenti per reati associativi (la difesa sosteneva di no, richiamando la giurisprudenza).

  • art. 309 c.p.p., commi 9 e 10

    Disciplina i termini per la decisione del giudice del riesame e il loro computo; la Corte ha ritenuto rispettato il termine di 10 giorni con deposito il 10/09/2025.

  • Sentenza SS.UU. 'Petrarca'

    Indica il principio secondo cui la sospensione feriale non si applica ai procedimenti per reati associativi; la difesa l'ha invocata per sostenere la decadenza dei termini.

  • Sentenza SS.UU. 'Donadio'

    Precisa che per qualificare un procedimento come di 'criminalità organizzata' occorre riferirsi al complesso delle accuse e non solo alle contestazioni rivolte al singolo indagato; richiamata dalla difesa come criterio di qualificazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre se il procedimento è qualificabile come 'per criminalità organizzata' riferendosi al complesso delle accuse; la qualificazione incide sull'applicabilità della sospensione feriale.
  • Controllare la data di trasmissione degli atti alla cancelleria e il calcolo dei termini processuali (incluse eventuali dilazioni per notifica) prima di assumere la perdita di efficacia di una misura cautelare.
  • Se il giudice fissa l'udienza tenendo conto della sospensione feriale, la mancata obiezione tempestiva in udienza da parte della difesa può comportare la perdita dell'eccezione in sede di gravame successivo.
  • Per contestare il computo dei termini è importante sollevare l'eccezione immediatamente in udienza o per iscritto; il mancato rilievo in sede camerale indebolisce il ricorso per la perdita di efficacia della misura.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) fornisce criteri sul quando la sospensione feriale non opera: va verificata la presenza effettiva e rilevante di contestazioni associative nel procedimento nel suo complesso.
  • In caso di decisione negativa del ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso su questioni procedurali non sollevate tempestivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.