Cassazione Penale, Ordinanza n. 22846/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 ottobre 2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la decisione di merito non avrebbe adeguatamente escluso la causa di non punibilità; la Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla sussistenza di un presupposto ostativo, e in particolare sull'abitualità del comportamento desunta da plurimi precedenti della stessa indole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p., perché è legittimo escludere la causa di non punibilità quando sia motivata l'assenza anche di uno solo dei due presupposti richiesti dalla norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il diniego è adeguatamente motivato se il giudice di merito dà conto dell'assenza di uno solo dei due presupposti, senza necessità di esaminare tutti gli indici valutativi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. devono coesistere entrambi i presupposti della tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta.
- Il giudice di merito può legittimamente negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. motivando sull'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla legge, senza dover analizzare in modo analitico tutti gli indici previsti per ciascun requisito.
- La presenza di plurimi precedenti della stessa indole può costituire ragione ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto per difetto del requisito della non abitualità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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