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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15028/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Alcuni proprietari di un immobile danneggiato da lavori eseguiti sul fabbricato confinante avevano agito per il risarcimento contro i tecnici incaricati di progetto e direzione dei lavori. La domanda era stata rigettata in primo grado per prescrizione, con dies a quo individuato nel 28 settembre 2005, data del fonogramma dei vigili del fuoco che dichiarava l'inagibilità dell'immobile. In appello la decisione era stata riformata: la corte territoriale aveva ritenuto che il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. iniziasse solo dal momento in cui gli attori avevano potuto acquisire concreta conoscenza dell'addebitabilità del danno ai tecnici, individuandolo nel deposito di elaborati tecnici di parte nel precedente giudizio, e aveva quindi affermato la responsabilità solidale dei professionisti e liquidato il danno. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro gruppi di censure: 1) violazione dell'art. 2947 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere già dal 28 settembre 2005, perché la conoscibilità del danno e della sua riferibilità ai tecnici era desumibile dagli atti e non era necessario attendere una conoscenza effettiva; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e del contraddittorio, contestando l'utilizzo di una CTU espletata in altro processo e la sua pretesa idoneità probatoria; 3) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., per mancata graduazione delle rispettive responsabilità di progettista e direttore dei lavori e per adesione acritica alle conclusioni del CTU; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a errori di fatto e di calcolo nella quantificazione del danno, con richiamo anche all'art. 395 n. 4 c.p.c. per sostenere che taluni errori sarebbero stati da revocazione, non da ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione, osservando che la censura era in sostanza fattuale e che la corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente individuando il dies a quo nel momento in cui i danneggiati avevano potuto percepire concretamente l'addebitabilità del danno ai tecnici. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, perché il contraddittorio non era leso, essendo le parti presenti anche nel giudizio in cui era stata svolta la CTU richiamata; inoltre il giudice di merito non aveva fondato la decisione solo sulla consulenza, ma anche sulle note tecniche di parte. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e, per la parte di ricorso che contestava i calcoli e la stima del danno, ha rilevato che si trattava di una critica di puro merito, non proponibile in cassazione. Quanto all'ultima censura, ha precisato che l'errore di fatto eventualmente deducibile ex art. 395 n. 4 c.p.c. attiene alla revocazione e non rende ammissibile il ricorso per cassazione; anche sotto questo profilo, poi, la doglianza si risolveva in una contestazione fattuale della CTU e della quantificazione del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito e della successiva declaratoria di responsabilità dei tecnici

  • art. 2055 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di responsabilità solidale e riparto delle responsabilità tra i corresponsabili del danno

  • art. 2947, primo comma, c.c.

    la Corte territoriale ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento della concreta conoscibilità dell'addebitabilità del danno; la Cassazione ha ritenuto la censura in sostanza fattuale e infondata

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a contestare il merito

  • artt. 61 ss. c.p.c.

    richiamati in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • artt. 191 ss. c.p.c.

    richiamati in tema di consulenza tecnica d'ufficio e sua utilizzazione nel processo

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare l'apprezzamento delle prove e la valutazione della consulenza tecnica

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare un preteso vulnus al giusto processo, ritenuto insussistente

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che alcuni errori di fatto sarebbero stati deducibili in revocazione; la Corte ha chiarito che ciò non rende ammissibile il ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato come base del contributo unificato supplementare

Massime di principio

  • In tema di responsabilità aquiliana, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il danneggiato può percepire, con l'ordinaria diligenza, non solo l'esistenza del danno ma anche la sua ragionevole riferibilità a un determinato soggetto, senza che sia necessaria una piena conoscenza tecnica o la certezza assoluta dell'addebitabilità.
  • La deduzione di una diversa decorrenza della prescrizione, quando si traduce nella contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito su elementi documentali, integra una censura di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente.
  • Il principio del contraddittorio non è violato se la consulenza tecnica richiamata dal giudice è stata svolta in un diverso giudizio nel quale le stesse parti hanno avuto possibilità di partecipare e difendersi.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce, di per sé, prova legale autonoma, ma può essere legittimamente valorizzata insieme ad altri elementi documentali e tecnici; la critica alla sua attendibilità o alle sue conclusioni, quando richieda una nuova valutazione del materiale istruttorio, è tipicamente inammissibile in sede di legittimità.
  • Le contestazioni sulla quantificazione del danno e sui calcoli eseguiti dal consulente, se mirano a sostituire una diversa stima a quella accolta dal giudice di merito, non integrano un vizio di legittimità ma una richiesta di riesame del merito.
  • L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione non è un motivo di ricorso per cassazione: la sua eventuale deducibilità in altra sede non ne trasforma la censura in un vizio scrutinabile dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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