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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10706/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/09/2024 deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza contestava la valutazione negativa compiuta dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, chiedendo una diversa considerazione degli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e comunque riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta corretta. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche, poiché sorretto da motivazione non illogica fondata su plurimi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo motivi in modo non manifestamente illogico valorizzando elementi negativi, come i precedenti penali e l'assenza di aspetti favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o giuridicamente viziata; non è sufficiente una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La presenza di plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione possono costituire base motivazionale sufficiente per negare le attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione che riproponga questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito e non evidenzi reali vizi di legittimità è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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