Cassazione Civile, Ordinanza n. 27747/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria, applicando gli studi di settore, aveva recuperato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La contribuente sosteneva che l'accertamento fosse fondato su dati meramente astratti e presuntivi, senza considerare le peculiarità concrete della propria attività e del mercato di riferimento, nonché i profili mutualistici della cooperativa. In cassazione ha proposto tre motivi: i primi due denunciavano vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa o insufficiente considerazione delle specifiche doglianze svolte in appello, tra cui l'assunzione di due dipendenti imposta dalla legge e la conseguente incidenza sulla congruità rispetto agli studi di settore, nonché la mancata esplicitazione dei criteri seguiti dalla CTR nel confermare la riduzione dei ricavi al minimo dello standard. Il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 1999, sostenendo che la società rientrasse in una categoria esclusa dall'applicazione degli studi di settore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della CTR non era apparente né mancante: il giudice di appello aveva esaminato le questioni rilevanti, richiamando il consolidato principio secondo cui negli accertamenti standardizzati il contribuente deve allegare e provare circostanze idonee a discostare la propria attività dal modello normale, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. La CTR aveva inoltre qualificato la società come cooperativa a mutualità prevalente e aveva ritenuto correttamente valorizzate le peculiarità dedotte, anche ai fini della riduzione del reddito al valore minimo dello studio di settore. È stato respinto anche il terzo motivo perché l'esenzione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 1999 riguarda cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o degli utenti soci non imprenditori; la società, che svolge attività di radiodiffusione e vendita di spazi pubblicitari, non rientra in tale ambito, non essendo equiparabili i radioascoltatori agli utenti contemplati dalla norma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", cioè per anomalie motivazionali radicali e non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 12 delle preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.
La memoria della ricorrente è stata depositata ai sensi di questa norma nel procedimento in camera di consiglio.
art. 2 del D.M. 30 marzo 1999
"d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate" e "nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi"
La causa di esclusione dagli studi di settore si applica solo alle cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci/imprese o degli utenti non imprenditori, non a una cooperativa che svolga attività di radiodiffusione e vendita di spazi pubblicitari verso il mercato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. post-riforma è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non già per la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione di merito.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contribuente deve allegare e provare elementi specifici idonei a dimostrare che la propria attività si discosta dal modello standard; l'Ufficio deve invece provare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
- L'esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevista per le cooperative opera solo entro il perimetro testuale della norma e non può essere estesa in via analogica a soggetti o modalità operative diverse da quelle espressamente contemplate.
- Quando il giudice di merito esamina le doglianze e fornisce una motivazione, ancorché sintetica, non ricorre omessa pronuncia né motivazione apparente se dalla sentenza è possibile ricostruire la ratio decisoria.
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