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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07747/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di euro 3.500 di ammenda per una violazione in materia ambientale, ritenuta commessa a Firenze il 17 novembre 2022. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli all'imputato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché meramente reiterativo di una questione già affrontata: il tribunale aveva motivato il diniego delle attenuanti richiamando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e, in senso contrario, la pluralità dei precedenti penali specifici. La Corte ha inoltre osservato che era stata applicata una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva e che le censure difensive si risolvevano in una diversa valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per la gestione illecita di rifiuti; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, ma conferma che la condanna muoveva da tale fattispecie.

  • art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Disposizione richiamata nel capo d'imputazione contestato nella sentenza di merito, insieme all'art. 256, comma 1, lett. a), quale base della violazione ambientale oggetto di condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sintetica ma coerente, valorizzando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle circostanze attenuanti, se la motivazione impugnata è sorretta da argomentazioni logiche e non manifeste illogicità.
  • La concessione di una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva può essere considerata indice di un trattamento sanzionatorio già favorevole, rilevante ai fini della valutazione della doglianza sulle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale

Testo integrale

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